Cassazione Penale, Sentenza n. 28109/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, contestando: 1) la mancata accoglienza dell'istanza di legittimo impedimento del difensore e la presunta revoca implicita del mandato di un altro difensore; 2) la mancata valutazione e motivazione rispetto alle censure sull'inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato Bertolini e sul ruolo di amministratore di fatto dell'imputato; 3) la carenza di prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale e l'erronea valutazione delle prove (valore della relazione del curatore e riscontri esterni); 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) vizi nella dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto infondata la tesi della revoca implicita del mandato del co-difensore, confermando la corretta applicazione dell'art. 97, comma 4, c.p.p., e il principio dell'immutabilità della difesa; non sussiste revoca implicita per il deposito di un mandato di impugnazione a favore di un solo difensore. I motivi relativi alla prova (secondo e terzo motivo) sono stati respinti: la Corte ha ritenuto ammissibili e significativi gli accertamenti del curatore fallimentare come prova documentale, ha confermato la attendibilità delle dichiarazioni del Bertolini alla luce dei riscontri (es. dichiarazione del direttore di filiale e falsità di firme accertata) e ha ritenuto provata la qualità di amministratore di fatto dell'Angi sulla base dell'effettivo esercizio di poteri gestionali (deleghe, home banking, controllo sui rapporti bancari e ripetute distrazioni). Ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico per la bancarotta documentale mediante indici di fraudolenza collegati alle distrazioni e all'occultamento della contabilità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché le attenuanti equivalenti erano già state considerate in primo grado; la censura sulla dosimetria è stata ritenuta generica e dunque inammissibile in cassazione, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivata dall'appello. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato le condanne e la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio in cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 97 c.p.p., comma 4
Consente la nomina di un difensore d'ufficio e il prosieguo dell'udienza se un difensore nominato non si presenta senza giustificazione; la mancata comparizione non equivale a revoca implicita del mandato
art. 581 c.p.p., comma 1‑quater
Norma relativa al mandato a impugnare ed alla dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato assente: non implica la revoca automatica o implicita di un altro difensore precedentemente nominato
art. 96 c.p.p., comma 1
Garantisce il diritto dell'imputato a farsi assistere da due difensori; la nomina di ulteriori difensori senza revoca non produce automaticamente effetti di revoca dei precedenti
art. 24 disp. att. c.p.p.
Regola la nomina di difensori in eccedenza: la nomina di ulteriori difensori è senza effetto finché non sia revocata la precedente nomina in eccesso
art. 544 c.p.p.
Regola la motivazione della sentenza di appello e l'obbligo di considerare le censure; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione di merito sia stata congrua e non manifestamente contrastante
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese di cassazione
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice di merito sia stata esercitata con adeguata motivazione, per cui la cassazione non è luogo per rivedere la congruità della pena se non v'è illogicità
Massime di principio
- La nomina di un difensore aggiuntivo e il deposito di un mandato a impugnare non comportano automaticamente la revoca implicita di altri difensori: la mancata comparizione del co-difensore legittima la nomina di un difensore d'ufficio e il prosieguo dell'udienza secondo art. 97 c.p.p.
- Le relazioni e gli inventari del curatore fallimentare sono ammissibili come prova documentale e possono assumere rilievo decisivo nel processo penale per ricostruire vicende amministrative e distrazioni patrimoniali
- La testimonianza di un coimputato o soggetto con interesse diretto può essere ritenuta attendibile se vi sono riscontri esterni e documentali che la corroborano; la mera contraddittorietà formale non è sufficiente a escludere la prova se esistono elementi di riscontro
- La qualifica di amministratore di fatto si dimostra valutando l'effettivo esercizio di poteri gestionali e la continuità dell'intervento nella gestione societaria (es. deleghe operative, uso di home banking, controllo dei rapporti bancari), non solo la titolarità formale
- L'omessa tenuta della contabilità o la sottrazione delle scritture può integrare il dolo specifico per la bancarotta documentale quando esistono indici concreti di finalizzazione fraudolenta, come distrazioni di beni o occultamento funzionale a pregiudicare i creditori
- Le censure sulla dosimetria della pena in cassazione sono ammissibili solo se dimostrano illogicità o vizio nella motivazione del giudice di merito; la verifica di merito sulla congruità della pena resta espressione della discrezionalità del giudice
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