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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21170 - Corte di Cassazione

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'accertamento di maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2001, effettuato mediante i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Sosteneva, tra l'altro, che il valore dei beni strumentali indicato nella dichiarazione dei redditi fosse erroneo perché comprendeva videocassette obsolete e di valore molto inferiore, e che tale questione fosse già stata definita da una precedente sentenza passata in giudicato. L'Agenzia eccepiva però che il giudicato esterno era stato dedotto per la prima volta in cassazione, sebbene si fosse formato prima della costituzione della contribuente nel giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sul giudicato esterno, affermando che un giudicato formatosi durante il giudizio di merito deve essere tempestivamente dedotto in quella sede e non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione. Ha inoltre rigettato il motivo relativo alla motivazione, ritenendo che la CTR avesse esaminato la questione dell'obsolescenza delle videocassette e avesse correttamente rilevato l'assenza di prove sul loro minor valore. Il terzo motivo, relativo alla possibilità di correggere il dato dichiarato sui beni strumentali, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la contribuente è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato sostanziale. Nel caso concreto, la relativa eccezione non è stata esaminata nel merito perché dedotta tardivamente in cassazione.

  • Art. 324 c.p.c.

    Riguarda la formazione della cosa giudicata formale. È stato invocato dalla contribuente per sostenere l'efficacia vincolante della precedente sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo motivazionale e assorbito quello di violazione di legge.

  • Art. 53 Cost.

    Esprime il principio di capacità contributiva, richiamato dalla contribuente contro l'utilizzo del valore erroneamente indicato dei beni strumentali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi; la Corte non ne ha esaminato la concreta violazione perché il motivo è stato assorbito.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 18, e successive modificazioni

    Norma richiamata con riguardo ai parametri utilizzati per l'accertamento dei ricavi; la questione è rimasta assorbita.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    Prevede i parametri utilizzati dall'amministrazione finanziaria per rideterminare i ricavi dell'attività della contribuente.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere fatto valere in sede di merito senza le ordinarie preclusioni, ma deve essere dedotto tempestivamente quando la parte ne viene a conoscenza e comunque prima della conclusione del giudizio di appello.
  • Un giudicato formatosi durante il giudizio di merito, ma non dedotto in quella sede, costituisce una questione nuova e non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • In cassazione il giudicato può essere rilevato o dedotto solo se si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito oppure se risulta già dagli atti del giudizio di merito.
  • Chi contesta un accertamento basato su parametri o presunzioni deve fornire prove concrete e specifiche dell'inesattezza dei dati utilizzati dall'amministrazione, come il minor valore effettivo o l'obsolescenza dei beni.
  • La motivazione del giudice è sufficiente quando esamina il tema decisivo e indica, anche sinteticamente, perché le prove offerte non sono idonee a superare la presunzione o lo scostamento accertato.

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