Sentenza n. 2281/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n° 15930/22, notificato all'odierno ricorrente il 15.12.2022, a firma del P.O. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la riattivazione dei provvedimenti repressivi (art.7 – l. n.47 del 28.02.85, recepita con modifiche dalla l.r. n°37 del 10.08.85 – artt.1 e segg.), ditta -OMISSIS- (Prat. ill. 78/06).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di riattivazione dei successivi provvedimenti repressivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione contro il diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione, ha accertato l'inottemperanza all'ordine demolitorio e ha riattivato il procedimento sanzionatorio, mentre era pendente l'appello davanti al CGARS. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il precedente differimento dell'esecuzione dell'ordinanza durante il giudizio di primo grado ne avrebbe determinato un implicito annullamento e che il Comune non avrebbe potuto procedere durante il giudizio di appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei principi del giusto procedimento, lamentando che l'amministrazione avesse riattivato e concluso, dopo oltre trentasei anni dalla domanda di sanatoria, un procedimento amministrativo risalente al 1986.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, previa rilevazione della sua inammissibilità per difetto di autonoma lesività dell'atto impugnato. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura dichiarativa ed endoprocedimentale e, non contenendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale né l'individuazione dell'area di sedime e dell'area ulteriore, si limita a preparare i successivi provvedimenti sanzionatori; pertanto, di regola, non è autonomamente impugnabile, salvo deduzione di vizi propri e purché sia impugnato anche l'ordine di demolizione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la pendenza del giudizio non sospende automaticamente gli effetti dell'atto amministrativo: in assenza di una misura cautelare, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.a., e il Comune poteva dare seguito all'ordinanza di demolizione ritenuta legittima dal TAR. L'inerzia o la scelta di attendere la definizione del primo grado non hanno determinato alcun annullamento implicito dell'ordinanza. Il secondo motivo è stato respinto perché i provvedimenti repressivi edilizi sono tipizzati, vincolati e fondati su un accertamento tecnico dell'abuso; non richiedono una rinnovata ponderazione dell'interesse pubblico, una motivazione rafforzata sull'attualità dell'interesse alla demolizione o una nuova partecipazione procedimentale. Il decorso del tempo e l'inerzia amministrativa non legittimano l'abuso né fondano un affidamento tutelabile alla sua conservazione. È stata inoltre ritenuta non configurabile la violazione del principio di proporzionalità. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'atto impugnato non conteneva l'individuazione dell'area di sedime e dell'area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe, né disponeva l'acquisizione gratuita; tale omissione confermava la sua natura meramente endoprocedimentale e non immediatamente lesiva.
art. 33, comma 2, c.p.a.
Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive anche quando appellate, salvo sospensione cautelare dei relativi effetti.
art. 8 CEDU
L'ordine di demolizione di opere abusive può prevalere sul diritto all'abitazione quando è diretto a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato, senza contrasto con la tutela convenzionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, quando si limita a constatare l'inadempimento e a preannunciare i successivi provvedimenti sanzionatori senza disporre l'acquisizione gratuita o individuare le aree oggetto di acquisizione, ha natura dichiarativa ed endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per carenza di autonoma lesività.
- L'accertamento dell'inottemperanza e il provvedimento di acquisizione gratuita sono atti consequenziali all'ordine di demolizione e, di regola, non sono autonomamente impugnabili se l'ordine presupposto non è stato tempestivamente impugnato; quando l'ordine sia stato impugnato, gli atti consequenziali possono essere contestati esclusivamente per vizi propri.
- La pendenza di un giudizio amministrativo non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. In mancanza di una specifica misura cautelare, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e l'amministrazione può dare corso agli atti consequenziali.
- I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti tipizzati e vincolati, fondati sull'accertamento tecnico della consistenza e dell'abusività dell'opera; non richiedono una specifica ponderazione dell'interesse pubblico attuale, una motivazione rafforzata, una rinnovata partecipazione procedimentale o una comparazione con gli interessi privati.
- Il mero decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non legittimano un'opera edilizia abusiva e non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione illecita; per la natura vincolata della sanzione demolitoria non è configurabile, in via generale, una violazione del principio di proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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