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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39255/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione delle somme soggette a confisca (depositate su c/c nell'Isola di Man). Motivi: (1) violazione dell'art. 12‑bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000 — la confisca non dovrebbe operare per la parte corrispondente al profitto/prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'Erario; era stato raggiunto un accordo con l'Erario e parte delle somme erano già state rateizzate e pagate (ultima rata 27/12/2019), quindi la confisca sarebbe stata "sterilizzata"; (2) travisamento della prova e errore nella quantificazione: il giudice avrebbe mantenuto la confisca su importo di circa €24.155.165,66 mentre, secondo PM e Agenzia delle Dogane, la IUS evasa sarebbe pari a €5.070.053 e residuerebbe un debito di circa €2.300.000 dopo i pagamenti, per cui la misura sarebbe sproporzionata.

La decisione

La Corte ha riqualificato l'impugnazione quale opposizione (ricorso impropriamente proposto) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, perché proceda con l'istruttoria e fissi udienza in contraddittorio. Non è stata decisa la questione di merito sulla restituzione o sulla quantificazione delle somme: si è adottato solo il provvedimento procedurale di riqualificazione e trasmissione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis, comma 2

    art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000

    Secondo i ricorrenti la norma impedisce l'esecuzione della confisca nella parte coincidente con il profitto/prezzo che il contribuente si impegna a versare all'Erario; la Corte ha rilevato la censura ma non l'ha decisa nel merito, rinviando la valutazione alla fase di opposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Il rimedio contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide de plano è l'opposizione; l'impugnazione proposta deve essere riqualificata come opposizione e trattata con contraddittorio.

  • Codice di procedura penale, art. 666

    art. 666, cod. proc. pen.

    Decisioni "irrituali" del giudice dell'esecuzione adottate ai sensi dell'art.666 vanno comunque inquadrate nella disciplina che prevede l'opposizione come rimedio esperibile.

  • Codice di procedura penale, artt. 676, 667 comma 4 e 666

    artt. 676; 667, comma 4; 666, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la sequenza procedurale prevista per il terzo che rivendica beni in sede esecutiva: valutazione de plano ed eventuale successiva valutazione di merito nel contraddittorio se viene proposta opposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 322‑bis

    art. 322‑bis, cod. proc. pen.

    La giurisprudenza richiamata distingue l'istituto dell'appello dall'opposizione: contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è esperibile l'opposizione e non l'appello ex art.322‑bis; pertanto l'impugnazione deve essere riqualificata.

Massime di principio

  • Se si impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto de plano (art.667, comma 4) o irritualmente (art.666), l'impugnazione va riqualificata come opposizione e gli atti vanno trasmessi per fissare udienza in contraddittorio; non è rimesso al giudice di legittimità decidere direttamente sul merito.
  • La richiesta di restituzione di somme confiscate proposta per la prima volta da un terzo richiede la sequenza procedurale prevista (valutazione de plano seguita, se occorre, da opposizione con istruttoria nel contraddittorio); la tutela processuale del terzo è rafforzata dalla possibilità di avere un giudizio di merito.
  • Sulle questioni di quantificazione del profitto o del debito fiscale (es. differenza tra IUS e importo confiscato) il giudizio di merito e la prova documentale (accordi con l'Erario, pagamenti, quantificazioni del PM o Agenzie) sono decisivi; tali questioni non possono essere risolte in via meramente sommaria senza contraddittorio.
  • La circostanza che il contribuente abbia rateizzato e pagato somme concordate con l'Erario può incidere sull'esecutività o sulla spettanza della confisca, ma la valutazione concreta spetta al giudice nell'ambito dell'opposizione, valutando documenti e quantificazioni.
  • Non è possibile trasformare automaticamente l'opposizione in un rimedio di appello o ricorso diverso: va rispettata la specifica disciplina degli strumenti impugnatori (opposizione per provvedimenti del giudice dell'esecuzione).

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