Sentenza del 29/11/2017 n. 28554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento con cui erano state rettificate la perdita dichiarata, i maggiori ricavi e i maggiori costi, con conseguente determinazione di un maggiore imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. Deduceva, tra l'altro, la mancata notificazione del processo verbale di constatazione, varie violazioni procedimentali e l'infondatezza della ricostruzione del reddito, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato la percentuale di ricarico rilevata dalla contabilità del 2007 a un'attività appena iniziata nel 2006. In cassazione la società proponeva sei motivi, ma li formulava in modo non autosufficiente, eterogeneo e non chiaramente riconducibile ai singoli vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto la carenza di autosufficienza: il ricorso non riportava neppure sinteticamente il contenuto del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di comprendere pienamente la controversia e le censure. Inoltre, i motivi mescolavano contestazioni rivolte alla sentenza e all'atto impositivo, senza separare chiaramente le diverse ragioni di impugnazione. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, codice di procedura civile
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti in modo chiaro e distinto ai singoli vizi previsti dalla norma. La cumulativa e indistinta deduzione di censure diverse può determinare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre esporre, almeno in sintesi, gli atti e i fatti indispensabili per consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricostruire autonomamente il contenuto del fascicolo.
- I motivi devono essere specifici, ordinati e separati, distinguendo le contestazioni rivolte alla sentenza da quelle rivolte direttamente all'atto amministrativo o tributario.
- Non è sufficiente richiamare cumulativamente più vizi dell'art. 360 c.p.c.; per ciascun motivo bisogna indicare con precisione quale errore si attribuisce alla decisione impugnata e perché.
- Anche eventuali contestazioni sostanziali, come l'inidoneità di una percentuale di ricarico riferita a un'annualità diversa, possono non essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza processuale del ricorrente e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
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