Cassazione Penale, Sentenza n. 40453/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GIP di Perugia del 12/06/2025 con la quale era stata applicata la pena su patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato, indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. Due censure principali: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. per non aver valutato l'insussistenza delle condizioni per un proscioglimento; 2) violazione di legge e mancata motivazione riguardo alla restituzione di oggetti sequestrati (certificato di proprietà di un'autovettura e due mazzi di chiavi), contestando che tali beni non sarebbero stati riconsegnati pur non essendo accertata la provenienza delittuosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito: l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento escludendo la denuncia della carenza di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il ricorrente non ha fornito elementi specifici a dimostrazione del proprio ius possidendi sui beni sequestrati; la semplice asserzione generica non è sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: qui contestata la decisione assunta con applicazione della pena concordata tra le parti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di applicazione della pena: ammette solo ricorso per espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza; esclude quindi la censura per carenza di motivazione relativa all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle condizioni per il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che la relativa censura non sia sindacabile in cassazione nel caso di sentenza di patteggiamento, nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p.
art. 240 cod. pen.
Riferimento al reato di ricettazione: invocato nel quadro dei fatti di reato e della provenienza dei beni sequestrati, ma la restituzione richiede prova del titolo di chi richiede la consegna.
art. 445 cod. proc. pen.
Norme di procedimento connesse alle misure e alla gestione dei beni sequestrati; la Corte richiama l'obbligo di motivazione sulla restituzione o distruzione solo se sorretta da prova dell'ius possidendi.
art. 624-bis cod. pen.
Norma citata in relazione all'aumento per la continuazione con un reato commesso anteriormente e già giudicato; utilizzata nel calcolo della pena applicata in sede di patteggiamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. i motivi di cassazione sono strettamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis: non è ammissibile impugnare la sentenza per carenza di motivazione relativa all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento, salvo i pochi motivi espressamente previsti.
- Le doglianze generiche e non specificamente fondate su elementi probatori concreti (ad es. sulla proprietà o sul titolo di possesso di beni sequestrati) sono normalmente inammissibili o rigettate: per ottenere la restituzione bisogna allegare e provare lo ius possidendi.
- Chi propone ricorso in cassazione deve formulare motivi consentiti e ben circostanziati: errori di inquadramento delle ragioni ammissibili o mancanza di elementi probatori esposti in modo dettagliato espongono al rischio di inammissibilità e a condanne per spese e ammende.
- Quando si contesta la mancata restituzione di cose sequestrate, è necessario indicare e documentare il titolo giuridico (proprietà, documenti, prova del possesso legittimo) e non limitarsi ad affermazioni generiche sul fatto che la provenienza non sia delittuosa.
- La Corte può qualificare un motivo come manifestamente infondato se il ricorrente non fornisce elementi specifici richiesti dalla giurisprudenza consolidata; pertanto, la strategia difensiva in Cassazione deve prevedere prove documentali e riferimenti normativi/giurisprudenziali puntuali.
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