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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41680/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati connessi (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorso articolava quattro motivi: (1) censura della gravità indiziaria relativa al reato associativo, sostenendo che il ruolo del Votano era limitato a mera custodia e non dimostrava consapevolezza di far parte di un'organizzazione; (2) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'identificazione personale, con elementi indiziari ritenuti eterogenei e inconcludenti; (3) errata qualificazione delle condotte come partecipazione associativa invece che concorso in singoli reati (art. 110 cod. pen.), in particolare con riguardo a singoli capi e al sequestro di 117 kg; (4) assenza/insussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, deducendo che la valutazione del pericolo di recidiva era basata solo sulla gravità del reato e su precedenti generici, senza considerare il "tempo silente" (oltre tre anni dai fatti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi, tutti attinenti alla gravità indiziaria, sono stati ritenuti inammissibili perché svolgevano una diversa valutazione dei fatti e della prova, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo violazione di norme o manifesta illogicità. Il quarto motivo è stato rigettato sul merito: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'attualità delle esigenze cautelari alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e delle specifiche ragioni addotte (ruolo associativo, reiterazione dei reati-fine, precedenti e carichi pendenti). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la ripetuta partecipazione a reati-fine e il contributo funzionale alla struttura (custodia, stoccaggio, consegne) costituiscano indizi gravi, idonei a fondare la misura cautelare

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Raggruppamento di illeciti in materia di stupefacenti contestati come reati-fine; utilizzata per valutare la gravità e la frequenza delle condotte rilevanti ai fini cautelari

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha distinto tra concorso in singoli reati e partecipazione associativa, ritenendo che il contributo stabile e funzionale possa integrare la partecipazione all'associazione e non mera responsabilità oggettiva

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione della gravità indiziaria: la Corte precisa che per le misure cautelari sono sufficienti indizi consistenti che non provano oltre ogni dubbio ma che rendono probabile la futura acquisizione di prove; la valutazione dei Giudici di merito è sindacabile in Cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione e valutazione delle prove; impiegata nel censire eventuali vizi di motivazione e l'adeguatezza del compendio indiziario usato per l'identificazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali della motivazione dei provvedimenti cautelari e ai limiti del sindacato di legittimità rispetto alla ricostruzione dei fatti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina generale sulle esigenze cautelari; la Corte richiamata per collocare la valutazione del pericolo di reiterazione rispetto alla disciplina speciale di cui all'art. 275

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/90); la Corte ha confermato che, salvo elementi che la superino, il giudice può ritenere sussistenti le esigenze cautelari dando atto dell'assenza di elementi idonei a vincere tale presunzione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la memoria depositata dal Pubblico Ministero durante il procedimento di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione al ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione: contestazioni di fatto o diversa valutazione delle prove sono inammissibili
  • La gravità indiziaria non richiede prova piena: indizi consistenti, concordanti e funzionali (anche se non conclusivi) possono giustificare la custodia cautelare, specie se mostrano ripetitività e partecipazione sistematica
  • Il ruolo di 'custode' o di fornitore di basi logistiche può integrare la partecipazione a un'associazione se il contributo è stabile, ripetuto e funzionale all'organizzazione, non servendo un atto formale di investitura
  • Per i reati elencati all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: chi chiede di superarla deve proporre elementi specifici e idonei a dimostrarne l'insussistenza
  • Il 'tempo silente' tra fatti e applicazione della misura non è automaticamente decisivo: da solo spesso non supera la presunzione relativa, salvo che sia un arco temporale rilevante e non vi siano altri indizi di perdurante pericolosità
  • In sede di legittimità il controllo è limitato all'adeguatezza e alla logicità della motivazione del giudice di merito: mancano questi vizi, la decisione cautelare resta impregiudicata

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