Sentenza del 22/09/2017 n. 5447 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Motivazione - Sussistenza e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sufficienza della motivazione di un atto di accertamento. La motivazione deve spiegare il fondamento della pretesa erariale, permettere al contribuente di valutare se impugnare l’atto e, in caso di ricorso, individuare le argomentazioni da contestare. Deve inoltre delimitare l’oggetto dell’eventuale processo. A tal fine, l’atto deve indicare sia i presupposti di fatto, ricavati dalle risultanze dell’istruttoria, sia le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
La decisione
Dal principio enunciato emerge che la motivazione è sufficiente solo quando contiene entrambi gli elementi essenziali: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’accertamento. La mancanza di uno dei due elementi comporta un vizio per violazione di legge, poiché la motivazione risulta priva di una componente essenziale prevista dalla legge. Il testo non indica però l’esito concreto del giudizio né se l’atto sia stato annullato o confermato.
Massime di principio
- Un atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere chiaramente sia i fatti contestati sia le norme applicate.
- La motivazione non può limitarsi a formule generiche o al solo richiamo della pretesa fiscale: deve collegare le risultanze dell’istruttoria alla decisione adottata.
- Presupposti di fatto e ragioni giuridiche costituiscono elementi congiunti e indispensabili; l’assenza di uno solo può determinare l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione.
- La motivazione svolge anche una funzione processuale, perché delimita le contestazioni proponibili dall’Amministrazione nell’eventuale giudizio.
- Quando il testo della sentenza non indica nominativi ed esito del giudizio, tali informazioni non devono essere ricostruite per presunzione e vanno indicate come non specificate.
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