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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19561/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Messina impugnava la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia (7 febbraio 2012) nella sua qualità di presidente del collegio sindacale della Banca Popolare di Milano. Il ricorso in Cassazione denunciava: a) genericità della contestazione e carenza della motivazione (violazione dell'art. 144 TUB e art. 13 L. 241/1990); b) mancata e insufficiente presa in considerazione delle controdeduzioni difensive della commissione istruttoria e violazione del contraddittorio (art. 24 L. 262/2005 e artt. 3 e 10 L. 241/1990); c) carenza di autonoma motivazione del Direttorio rispetto alla proposta della Commissione e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost., art. 24 L. 262/2005); d) sproporzione della sanzione (violazione del principio di proporzionalità). In sostanza il ricorrente sosteneva di aver esercitato diligentemente il mandato (frequenza di riunioni, ispezioni, partecipazione agli organi collegiali) e che la responsabilità a lui addebitata era indifferenziata rispetto agli altri componenti del collegio e formulata in termini generici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, pur essendo formalmente diretti a carenze motivazionali, in realtà investivano questioni di merito e il giudizio di fatto della Corte d'Appello (che aveva valutato e disatteso le deduzioni difensive) non è sindacabile in questa sede salvo omesso esame di un fatto decisivo, circostanza non dedotta dal ricorrente. La Corte ha confermato che l'obbligo di vigilanza dei sindaci nelle banche ha connotazione attiva e stringente e che non è necessario individuare specifici atti omissivi se è riscontrabile l'assenza di reazione a macroscopiche violazioni. Sul punto della motivazione per relationem la Corte ha affermato la legittimità dell'adozione di motivazione per relationem quando l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato e reso disponibile; pertanto il Direttorio non era obbligato a ripetere integralmente le argomentazioni della Commissione se le condivideva. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione entro i limiti edittali e la proporzione della sanzione (euro 18.000) è stata ritenuta congrua. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di legittimità e a eventuali ulteriori oneri contributivi (ai sensi del DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    art. 144; art. 145, comma 4

    L'art. 144 è la norma richiamata per l'irrogazione di sanzioni a carico degli organi societari. La Corte conferma che la contestazione può riguardare l'attività complessiva del collegio sindacale e che, nel settore bancario, il dovere di vigilanza dei sindaci ha carattere attivo e stringente. L'art. 145, comma 4 è invocato quale base per la riassunzione del giudizio davanti alla Corte d'Appello successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del TAR.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma richiamata per i motivi di cassazione: vizi di motivazione e violazione di legge. La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto operato dai giudici di merito.

  • L. n. 241/1990

    La Corte afferma che il procedimento amministrativo per l'irrogazione di sanzioni è soggetto ai principi della L. 241/90 e che la motivazione per relationem è compatibile con la L. 241/90 purché l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile all'interessato; gli artt. richiamati non impongono che il decisore ripeta integralmente la motivazione dell'istruttore quando la condivide.

  • L. n. 262/2005

    Richiamata in tema di motivazione degli atti delle autorità di vigilanza: la Corte chiarisce che l'art. 24 impone che il provvedimento dia conto delle risultanze istruttorie ma non vieta la motivazione per relationem; l'eventuale obbligo di motivazione autonoma sorge se il decisore si discosta dalle conclusioni dell'istruttore.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Riferimento normativo rispetto ai procedimenti sanzionatori nel settore della intermediazione finanziaria; conferma il principio che nel settore finanziario e bancario gli obblighi di vigilanza e denuncia dei sindaci sono rigorosi.

  • L. n. 689/1981

    Richiamata quale parametro interpretativo per la determinazione della misura della sanzione: il giudice di merito ha discrezionalità nel quantificare la sanzione entro i limiti edittali, valutando gli elementi oggettivi e soggettivi.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater (e art. 1 bis)

    Norma richiamata in relazione agli oneri di contributo unificato: la sentenza prende atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente.

  • Costituzione

    Art. 97 invocato in tema di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; art. 47 citato dalla giurisprudenza come riferimento agli interessi tutelati (risparmio) che giustificano la rigorosa funzione di vigilanza nel settore bancario.

Massime di principio

  • Nel settore bancario il dovere di vigilanza dei sindaci è attivo e stringente: non basta un controllo formale o la mera partecipazione a riunioni; è richiesta azione penetrante per individuare e segnalare anomalie.
  • La responsabilità dei componenti del collegio sindacale può essere accertata anche per omissioni generiche quando risulti l'assenza di reazioni di fronte a macroscopiche violazioni o rischi rilevanti.
  • La motivazione per relationem è ammissibile nell'ambito dei provvedimenti sanzionatori fatti valere dalle autorità di vigilanza, purché l'atto richiamato sia indicato con precisione e reso conoscibile/all'interessato.
  • Il giudice di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di fatto dei giudici di merito se non è dimostrato omesso esame di un fatto decisivo; le questioni di merito (valutazione di prove e apprezzamento della diligenza) restano in gran parte in pancia al giudice di merito.
  • L'obbligo procedimentale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative richiede la contestazione degli addebiti e la valutazione delle controdeduzioni; non è sempre necessario trasmettere all'interessato le conclusioni istruttorie nei dettagli per ritenere valido il contraddittorio amministrativo.
  • La quantificazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti edittali: la proporzionalità è valutata globalmente e la sentenza di merito è difficilmente censurabile se rispetta i criteri e i limiti previsti.
  • Un breve periodo di incarico non esclude automaticamente la responsabilità del sindaco quando il periodo è ritenuto sufficiente per prendere cognizione di problemi gravi e avviare adeguate azioni di controllo o segnalazione.

Testo integrale

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