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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di decadenza del permesso di costruire n. 291 del 2016.

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dal permesso di costruire originario e dal permesso in variante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 15 dicembre 2025 con cui è stata dichiarata la decadenza dal permesso di costruire n. 291 del 2016 e dal permesso in variante del 2021, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto di avere comunicato l'inizio dei lavori il 25 novembre 2020 e di non aver completato le opere a causa dei rallentamenti determinati dalla normativa pandemica, dalla carenza di materiali e dalla pendenza di altro contenzioso. Ha inoltre rappresentato di avere ottenuto dal Comune una proroga biennale ai sensi dell'art. 10-septies del d.l. n. 21 del 2022. I motivi riguardano la violazione della disciplina sulle proroghe dei titoli edilizi, per mancata applicazione delle ulteriori estensioni temporali introdotte dalla normativa sopravvenuta e della proroga automatica connessa all'emergenza sanitaria, nonché il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative, per l'assenza di un preventivo accertamento tecnico in loco e per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha resistito sostenendo la natura vincolata della declaratoria di decadenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la disciplina delle proroghe dei titoli edilizi è stata oggetto di ripetute modifiche normative e presenta questioni interpretative oggettive sulla durata dell'estensione temporale invocata, da approfondire nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso perché la decadenza non incide sulle opere già realizzate; per quelle ancora da eseguire la società non ha indicato un pericolo concreto né prodotto documentazione sullo stato di avanzamento, impedendo il bilanciamento delle contrapposte esigenze. Il TAR ha tuttavia evidenziato la possibilità di definire amministrativamente la vicenda mediante una nuova domanda edilizia relativa alle opere non attuate, da valutarsi dal Comune secondo buona fede ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, anche in vista di una soluzione transattiva e della determinazione delle eventuali somme dovute. Ha inoltre segnalato che l'eventuale accordo dovrebbe tenere conto sia dell'incertezza sull'esito del giudizio sia del deficit partecipativo nella fase di adozione della decadenza, rispetto al quale sussistono profili di incertezza anche in relazione all'ipotetica applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa richiamata per la declaratoria di decadenza dal permesso di costruire.

  • art. 10-septies d.l. 21/2022

    È stato invocato quale fondamento della proroga biennale già ottenuta dalla società; la portata delle proroghe e delle successive estensioni è stata ritenuta oggettivamente controversa.

  • art. 2, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiede all'amministrazione di valutare secondo buona fede una nuova domanda edilizia e una possibile soluzione transattiva nelle more del merito.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La possibile applicazione della disposizione al deficit partecipativo è stata menzionata, ma ritenuta caratterizzata da profili di incertezza sul piano giuridico.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la disciplina applicabile alla durata delle proroghe dei titoli edilizi sia stata oggetto di modifiche normative reiterate e presenti obiettive questioni interpretative, il giudice può ritenere necessario un approfondimento nel merito senza riconoscere, allo stato, una prevalenza del fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora non è dimostrato con la sola pendenza di una decadenza dal permesso di costruire: occorre indicare un pregiudizio concreto e attuale, documentando in particolare lo stato di avanzamento e l'incidenza dell'atto sulle opere ancora da eseguire.
  • La mancata incidenza della decadenza sulle opere già realizzate esclude, per tali opere, un pericolo cautelare immediato; per le opere non eseguite il giudice deve poter disporre di elementi concreti che consentano il bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • Nelle more del giudizio, l'amministrazione può valutare una nuova domanda edilizia per le opere non attuate e una soluzione consensuale della controversia secondo i doveri di buona fede e correttezza, tenendo conto dell'incertezza interpretativa della disciplina applicabile e degli eventuali deficit partecipativi emersi nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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