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Sentenza

Sentenza n. 2527/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento di € 1.500,00 oltre interessi a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, chiedendo l’ordine al Ministero di pagare € 1.500,00, oltre agli interessi, in esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario. Ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi maturati sulle somme dovute dal passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo soddisfacimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha adempiuto spontaneamente. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, attestato dalla cancelleria il 22 aprile 2025, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza all’amministrazione l’11 aprile 2025. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha accolto anche la domanda relativa agli interessi maturati dal passaggio in giudicato, individuato al più tardi nel 12 aprile 2024, fino all’effettivo pagamento. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dall’istanza dell’interessato. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di pronunciarsi anche sulla condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato fino all’effettivo soddisfo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 327 c.p.c.

    È stato richiamato per individuare, in assenza di una diversa attestazione anteriore, il momento del passaggio in giudicato della sentenza decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva del bonus "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nella sentenza da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligato è una pubblica amministrazione.
  • Per le condanne pecuniarie pronunciate nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza è possibile chiedere, anche in unico grado, la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza e fino all’effettivo soddisfacimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’adozione degli atti necessari al pagamento e consentendogli di delegare le relative attività secondo quanto stabilito nella decisione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’attivazione dell’intervento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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