Sentenza n. 3855/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n.-OMISSIS-Area 1 Bis), con il quale è stata disposta la revoca in via di autotutela del provvedimento formatosi a seguito di Scia e del conseguente divieto nei confronti del ricorrente di esercitare l'attività di noleggio veicoli senza conducente nei locali siti in -OMISSIS- del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-s notificato il 7.10.2025, di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca in autotutela del titolo formatosi a seguito di SCIA e di divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 481/2001 e dell'art. 11 del R.D. n. 773/1931, ha inibito l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, ritenendo insussistente il requisito di affidabilità del titolare. La valutazione prefettizia si fondava su plurimi controlli, svolti tra il 2019 e il 2025, durante i quali il titolare era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia, anche per reati di particolare gravità; uno degli incontri era avvenuto dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha dedotto: I) tardività del divieto, perché adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. n. 481/2001, nonché carenza dei presupposti dell'autotutela per difetto di un interesse pubblico concreto e attuale, violazione dell'affidamento e decorso del termine previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990; II) difetto di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che le frequentazioni fossero episodiche, connesse a rapporti lavorativi e inidonee a dimostrare contiguità criminale, dedizione ad attività delittuose o comunanza di interessi con ambienti criminali; III) sproporzione della misura, anche per l'incidenza sulle fonti di sostentamento, e necessità di applicare misure meno invasive mediante applicazione analogica dell'art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha distinto due ipotesi previste dall'art. 2 d.P.R. n. 481/2001: entro sessanta giorni dalla trasmissione della SCIA, il Prefetto può vietare o sospendere l'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza nei casi di cui all'art. 11, comma 2, T.U.L.P.S.; oltre tale termine, il potere interdittivo ordinario non è più esercitabile, salvo sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Poiché gli elementi ostativi erano preesistenti alla SCIA e conoscibili sin dall'origine, il provvedimento non poteva essere qualificato come intervento tardivo fondato sulle sopravvenienze, ma è stato correttamente considerato esercizio dell'autotutela sull'affidamento tacitamente formatosi. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990: illegittimità originaria del titolo per carenza del requisito di affidabilità e presenza di esigenze di pubblica sicurezza; tempestività dell'intervento, essendo rispettato il termine di dodici mesi applicabile secondo la formulazione vigente; indicazione di un interesse pubblico specifico e attuale, consistente nella prevenzione del rischio che l'attività fosse utilizzata per agevolare attività criminose o fosse condizionata da esse; considerazione e bilanciamento dell'affidamento privato, ritenuto recessivo rispetto alla sicurezza pubblica, anche in ragione della durata limitata dell'attività e del controllo permanente sul settore. La pluralità, frequenza e continuità temporale dei controlli con soggetti controindicati, nonché la reiterazione della frequentazione dopo l'avvio del procedimento, sono state ritenute elementi idonei a dimostrare l'inaffidabilità del titolare e a escludere la natura occasionale dei rapporti. Il TAR ha inoltre ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione prefettizia, caratterizzata da discrezionalità amministrativa e sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. È stata esclusa l'applicazione analogica dell'art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, poiché la disposizione riguarda esclusivamente le interdittive antimafia e non il diverso potere prefettizio esercitato nella fattispecie. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. n. 481/2001
Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
La disposizione prevede un potere interdittivo ordinario esercitabile entro sessanta giorni e, oltre tale termine, un potere fondato su esigenze di pubblica sicurezza sopravvenute; per elementi preesistenti alla SCIA, l'amministrazione deve ricorrere all'autotutela.
art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931
La mancanza del requisito di affidabilità e buona condotta può giustificare il divieto dell'attività soggetta a controllo di pubblica sicurezza.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Decorso il termine ordinario per l'intervento sulla SCIA, l'amministrazione può annullare d'ufficio il titolo favorevole tacitamente formatosi se sussistono illegittimità originaria, interesse pubblico specifico e attuale, tempestività e adeguato bilanciamento con gli interessi privati.
art. 19 l. n. 241/1990
Costituisce la base normativa della SCIA per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro e ricorrono i presupposti di legge.
art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La facoltà prefettizia di escludere divieti e decadenze per salvaguardare i mezzi di sostentamento opera nell'ambito delle interdittive antimafia e non è applicabile al divieto prefettizio di esercizio dell'attività di noleggio disciplinato dal d.P.R. n. 481/2001.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 481/2001 delimita il potere interdittivo ordinario del Prefetto in materia di noleggio di veicoli senza conducente; decorso tale termine, il divieto può essere adottato direttamente solo per esigenze di pubblica sicurezza sopravvenute all'avvio dell'attività.
- Quando gli elementi ostativi all'esercizio dell'attività erano già esistenti e conoscibili al momento della SCIA, l'amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni, può intervenire soltanto mediante annullamento d'ufficio del titolo tacitamente formatosi, nel rispetto dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, del contraddittorio, della motivazione sull'interesse pubblico e del bilanciamento con l'affidamento privato.
- La pluralità, frequenza e continuità temporale delle frequentazioni del titolare di un'attività soggetta a controllo di pubblica sicurezza con soggetti gravati da rilevanti precedenti di polizia possono fondare, anche in assenza di condanne del titolare, una prognosi di inaffidabilità incompatibile con l'esercizio dell'attività.
- La prosecuzione delle frequentazioni con soggetti controindicati dopo la comunicazione di avvio del procedimento costituisce elemento particolarmente significativo della consapevolezza della condotta e può confermare la carenza del requisito di affidabilità richiesto per l'attività.
- Nel settore del noleggio di veicoli senza conducente, l'affidamento del privato può recedere rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza quando l'amministrazione motivi specificamente sull'attualità e gravità del rischio di utilizzo distorto dell'attività o di condizionamento della stessa da parte di ambienti criminali.
- La disciplina prevista per le interdittive antimafia, compresa la possibilità di salvaguardare i mezzi di sostentamento prevista dall'art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, non è applicabile analogicamente a un divieto prefettizio fondato sulla diversa disciplina del d.P.R. n. 481/2001.
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