Sentenza del 05/10/2018 n. 24467 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella sia per vizi propri dell'atto sia per questioni relative alla formazione dei ruoli. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio perché il contribuente non aveva ottemperato all'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. In cassazione, il ricorrente sosteneva che l'estinzione fosse illegittima, lamentando la violazione dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e di alcune disposizioni del codice di procedura civile, nonché vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Essi non erano congruenti con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: la Commissione regionale non aveva sanzionato una generica inattività del contribuente, ma la mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Inoltre, il ricorrente non aveva contestato specificamente la statuizione secondo cui l'ordine doveva essere eseguito. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 18.000 euro per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie e agli accessori di legge, nonché con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45, comma 1
La norma è stata richiamata in relazione all'estinzione del processo tributario per mancata ottemperanza a un ordine processuale. La Corte ha precisato che, nel caso concreto, l'estinzione dipendeva dalla mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio e non da una generica inattività della parte.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione deve individuare una violazione di legge o un vizio motivazionale effettivamente corrispondente al contenuto della decisione impugnata. Motivi non pertinenti o non confrontati con la motivazione della sentenza sono inammissibili.
Codice di procedura civile, artt. 121, 131 e 156
Le disposizioni sono state richiamate dal contribuente in relazione alla validità degli atti processuali e ai relativi vizi, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure, ritenendole inammissibili per difetto di correlazione con la decisione impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina di integrare il contraddittorio, la parte deve eseguire concretamente l'ordine entro il termine stabilito; la sua mancata esecuzione può determinare l'estinzione del giudizio.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Contestare una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione comporta l'inammissibilità del motivo.
- L'impugnazione o la contestazione di un'ordinanza processuale non sostituisce necessariamente l'esecuzione dell'ordine giudiziale, salvo che l'ordinamento o il giudice dispongano diversamente.
- Se una sentenza contiene più statuizioni autonome, ciascuna decisiva deve essere specificamente impugnata; la mancata censura di una ragione sufficiente a sostenere la decisione rende inutili o inammissibili le contestazioni rivolte ad altri profili.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del soccombente alle spese e può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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