Cassazione Penale, Ordinanza n. 35139/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 12 marzo 2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva riformato la condanna del Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, riducendo la pena da sei mesi di arresto ed euro 1.600 di ammenda a quattro mesi e quindici giorni di arresto ed euro 1.200 di ammenda. Con il primo motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione sulla prova del corretto funzionamento dell'etilometro; con il secondo, mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; con il terzo, violazione di legge e carenza motivazionale in tema di prescrizione. La Corte d'appello aveva rilevato la regolare omologazione e le verifiche periodiche annuali dell'etilometro, l'assenza di elementi addotti dalla difesa idonei a dimostrarne il malfunzionamento, la guida senza aver mai conseguito la patente e i plurimi precedenti penali dell'imputato, nonché il mancato decorso della prescrizione, destinata a maturare il 24 aprile 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi riproponevano le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte puntuali e logiche della sentenza impugnata. In particolare, la censura sull'etilometro non indicava elementi concreti di malfunzionamento; il diniego delle attenuanti generiche era motivato dalla guida senza patente e dai plurimi precedenti penali; la prescrizione non era maturata alla data del giudizio d'appello e sarebbe scaduta il 24 aprile 2026. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non indica l'importo di quest'ultima.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
Con riguardo alla prima censura, la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche e rispondente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto in rilievo che é stata accertata, sulla base di quanto rilevato dagli operanti nella annotazione di P.G. l'avvenuta regolare omologazione dell'etilometro e le verifiche annuali periodiche "come da libretto metrologico" e che, per converso; l'atto di impugnazione non ha evidenziato alcun elemento o fatto da cui desumere il mancato funzionamento dell'apparecchio.
La contestazione relativa alla guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta sorretta dall'accertamento della regolare omologazione e delle verifiche periodiche dell'etilometro; la difesa non aveva indicato fatti concreti dai quali desumere il malfunzionamento dell'apparecchio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01).
È inammissibile la censura motivazionale che ripropone in cassazione le doglianze d'appello già motivate e respinte, senza misurarsi in modo critico con le ragioni della decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Quanto al terzo motivo, correttamente la Corte di merito ha dato atto che in ragione della data di commissione del reato il termine di prescrizione non era 2ancora maturato alla data del giudizio di appello andando invece a scadere il 24.4.2026.
La censura di violazione di legge in materia di prescrizione non è fondata quando, tenuto conto della data del reato, il termine non è ancora maturato alla data della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare in termini generici lamenti di carenza o illogicità della motivazione.
- La contestazione del funzionamento dell'etilometro non è sufficiente se non indica elementi o fatti concreti che possano smentire l'accertamento della regolare omologazione e delle verifiche periodiche dell'apparecchio.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando, nel caso concreto, la guida senza aver conseguito la patente e la presenza di plurimi precedenti penali.
- La prescrizione non può essere considerata maturata se, in base alla data di commissione del reato, il relativo termine non è ancora decorso alla data della decisione impugnata.
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