Cassazione Penale, Ordinanza n. 05504/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito del Tribunale, resa a seguito di patteggiamento, resta quindi ferma; la riqualificazione del fatto in furto aggravato è stata ritenuta legittima perché consensuale e ritualmente intervenuta prima dell'accordo ex art. 444 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La imputata ha impugnato l'ordinanza-sentenza resa dal Tribunale di Genova ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a un fatto originariamente contestato come ricettazione e poi riqualificato, all'udienza del 20 febbraio 2025, in furto aggravato. Il ricorso deduceva violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto e per asserita discrasia tra capo di imputazione e dispositivo della sentenza. La Corte rileva tuttavia che la riqualificazione da ricettazione a furto era stata ritualmente effettuata dal pubblico ministero e che su tale nuova qualificazione era intervenuto l'accordo tra le parti ai fini dell'applicazione della pena, sicché il motivo è ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Norme richiamate
artt. 444 ss. c.p.p.
Richiamati come base normativa del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte evidenzia che la riqualificazione del fatto e l'accordo tra le parti sono intervenuti nell'ambito di tale rito.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, cui il fatto è stato riqualificato dal pubblico ministero e sul quale è stato raggiunto l'accordo per il patteggiamento.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Circostanza aggravante del furto richiamata nel titolo di reato definito dal Tribunale.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, la riqualificazione giuridica del fatto operata ritualmente nel corso dell'udienza e accettata dalle parti rende infondata la doglianza di discrasia tra imputazione e decisione finale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una riqualificazione del fatto che risulta espressamente condivisa dalle parti e posta a base dell'accordo ex art. 444 c.p.p., poiché il motivo è manifestamente infondato.
- Nel patteggiamento, la verifica di legittimità della Corte di cassazione non può fondarsi su un mero dissenso del ricorrente rispetto alla qualificazione giuridica concordata, in assenza di una reale violazione di legge.
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