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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9480/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione di indumenti, borse e altri articoli di marche note sottoposti a sequestro nel procedimento penale per il quale, con sentenza irrevocabile del 27/07/2015, le era stata applicata la pena su richiesta per il reato di ricettazione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione alla decisione di rigetto dell'istanza di restituzione, ritenendo che quei beni facevano parte, insieme ad altri, delle cose di provenienza delittuosa indicate nell'imputazione e che il diritto alla restituzione era già stato escluso in precedenza con il rigetto di una istanza del 23/05/2012 fondata sulla stessa documentazione; pertanto la nuova istanza risultava reiterazione di una richiesta già disattesa e inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la confisca non può operare su cose appartenenti a terzi estranei al reato e che la sentenza di patteggiamento ricomprendeva i beni indicati come di provenienza delittuosa, per i quali la restituzione poteva essere disposta solo a chi ne avesse dimostrato la proprietà. Ha inoltre richiamato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., di una nuova istanza in esecuzione che riproponga gli stessi elementi già allegati e rigettati in precedenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Impone l'inammissibilità di una nuova istanza in esecuzione quando vengono dedotti gli stessi elementi già allegati e precedentemente rigettati; giustifica il rigetto della richiesta reiterata della ricorrente.

Massime di principio

  • Se una sentenza definitiva (anche di patteggiamento) comprende la contestazione su beni indicati come di provenienza delittuosa, la restituzione potrà essere riconosciuta solo a chi dimostra la proprietà; il semplice possesso dell'imputato non è sufficiente.
  • Una istanza di restituzione già rigettata non può essere riproposta in esecuzione con gli stessi elementi: l'art. 666, comma 2, c.p.p. rende la nuova istanza inammissibile.
  • La confisca non opera su beni che appartengano a terzi estranei al reato: se terzi legittimi provano la proprietà, i beni possono essere restituiti a loro favore.
  • Chi chiede la restituzione deve fornire la prova della legittima proprietà; difficoltà probatorie non autorizzano automaticamente la reinversione dell'onere probatorio a carico dell'amministrazione giudiziaria.
  • Nel valutare richieste di restituzione dopo una condanna per ricettazione occorre esaminare il perimetro del giudicato e le valutazioni già compiute nel processo definitivo per evitare ripetizioni della stessa materia.

Testo integrale

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