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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24744/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto in sede di esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze irrevocabili di condanna che riguardavano, in epoche diverse, reati in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso, valorizzando l'ampio arco temporale delle condotte e l'eterogeneità dei beni giuridici offesi. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe omesso una valutazione per gruppi di reati, e che sarebbe stato necessario apprezzare la contiguità temporale e l'omogeneità delle violazioni, almeno con riferimento ai fatti della stessa natura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con il principio secondo cui, in sede esecutiva, grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; non bastano la mera contiguità cronologica dei fatti o l'identità/analogia dei titoli di reato, perché tali dati possono essere sintomatici di abitualità criminosa e non di un unico progetto delittuoso. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente si limitava a prospettare in modo generico una progettazione unitaria e, così facendo, sollecitava una non consentita rivalutazione nel merito della decisione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina l'istanza esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, cioè una previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata se la parte ha proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo per il riconoscimento della continuazione, il condannato ha l'onere di allegare elementi specifici, concreti e verificabili che dimostrino l'unicità del disegno criminoso.
  • La sola contiguità temporale tra i reati o la loro identità o analogia tipologica non sono sufficienti a provare la continuazione, perché possono anche indicare una semplice abitualità criminosa.
  • L'identità del disegno criminoso non coincide con un generico programma di vita delinquenziale né con una propensione a commettere in futuro reati dello stesso tipo; richiede invece una previa programmazione unitaria delle singole condotte.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri soltanto a ottenere una rivalutazione del merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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