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Sentenza

Sentenza n. 679/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza n. 627/2025 del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, resa in data 30 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 627/2025, mediante mancata attivazione della posizione sulla piattaforma della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 627/2025, divenuta definitiva e notificata all’Amministrazione il 1° maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi legali, condannando il Ministero alla relativa erogazione. Nonostante la notifica del titolo e la trasmissione dei dati necessari, l’Amministrazione non aveva attivato la posizione della ricorrente sulla piattaforma informatica, impedendo la registrazione e l’utilizzo del beneficio. Sono state inoltre domandate la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato l’esistenza di un titolo definitivo, avente contenuto precettivo chiaro, regolarmente notificato all’Amministrazione, e l’inerzia dell’Amministrazione nell’attuarlo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito sulla Carta elettronica del docente di euro 1.500,00, oltre agli interessi previsti dal titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha disposto sin d’ora l’intervento sostitutivo, nominando commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine. Ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della pronuncia fino all’effettivo pagamento. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della c.d. Carta del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e da attuare mediante accredito sulla Carta elettronica del docente.

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario

    Consente al giudice amministrativo di imporre alla pubblica amministrazione l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza definitiva del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Consente di fissare una penalità di mora quando l’inadempimento persiste senza giustificazione e l’esecuzione del titolo non presenta particolare complessità, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., relativo alla penalità di mora nell’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia definitivo, ritualmente notificato e abbia un contenuto precettivo sufficientemente determinato.
  • La mancata attivazione degli strumenti amministrativi o informatici necessari a rendere concretamente fruibile una prestazione riconosciuta da un giudicato integra inesecuzione del giudicato, anche se l’Amministrazione non nega formalmente il diritto sostanziale.
  • In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può disporre sin dalla sentenza l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando il ritardo nell’esecuzione sia ingiustificato, gli adempimenti siano semplici e l’Amministrazione non abbia rappresentato ragioni ostative, purché la misura non risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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