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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04513/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 5 novembre 2024. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 431, 511, comma 4, e 526 c.p.p., ma è stato ritenuto indeducibile perché non devoluto in appello. Gli ulteriori due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e sul riconoscimento fotografico da questa effettuato. La ricorrente mirava in sostanza a contestare la valutazione del compendio probatorio e la tenuta logica della motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era indeducibile per mancata devoluzione in appello e che gli altri motivi erano generici e comunque inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione del merito e una rilettura degli elementi di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 431 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato indeducibile perché non devoluto in appello.

  • art. 511, comma 4, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la doglianza non è stata esaminata nel merito perché non deducibile in cassazione in quanto non devoluta al giudice di appello.

  • art. 526 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte ha ritenuto il motivo indeducibile per mancata devoluzione in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che introducano questioni non devolute al giudice di appello, poiché esse risultano indeducibili per preclusione processuale.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze che si limitano ad affermare in modo generico l'erroneità della motivazione, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • Quando la motivazione del giudice di merito è logicamente e giuridicamente congrua, la Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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