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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43368/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. I difensori censuravano: insufficienza dei gravi indizi per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, dedotta in larga parte dalle conversazioni intercettate e dall'uso di indici collegati a furto e danneggiamento; errata interpretazione delle intercettazioni (compreso il presunto riferimento a "zio Carmine" e il dialogo del 5/10/2018), e in particolare l'asserita attribuzione di responsabilità a Falbo per mera parentela con altri indagati; mancanza di contatti e di partecipazione organica all'associazione; carenza di motivazione e violazione dei parametri degli artt. 272 e 273 cod. proc. pen. in tema di gravità degli indizi; criticità nella valutazione dei fatti relativi al porto/detenzione di armi; mancata considerazione dell'intervallo temporale trascorso e dell'assenza di ulteriori elementi a carico in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'idoneità della custodia cautelare in carcere a fronte del pericolo di reiterazione del reato, con richiamo alla conformità della motivazione ai canoni della logica e ai principi di diritto relativi alla valutazione degli indizi e delle intercettazioni. La Suprema Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla motivazione, non riesame di fatto) e ha ritenuto non manifestamente illogica l'interpretazione data dal Tribunale ai colloqui intercettati e agli altri elementi indiziari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Attribuita l'aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse sufficientemente motivato la sussistenza dei gravi indizi relativi all'intraneità e all'aggravante, sulla base delle intercettazioni e delle condotte contestate.

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di gravità degli indizi: la valutazione sulla consistenza degli indizi è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Collegato all'art. 272: la Corte ha confermato che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se emergono vizi formali o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato l'esigenza della custodia in carcere con riguardo al pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto logica ed esente da censure tale motivazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato e motivato perché la custodia cautelare fosse l'unica misura idonea rispetto al pericolo di reiterazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro formale per la motivazione del provvedimento di riesame; la Cassazione ha verificato la conformità della motivazione ai requisiti richiesti dall'articolo.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento al modello motivazionale da adattare al provvedimento cautelare: la Corte ha richiamato la necessità che la motivazione del tribunale del riesame segua il modulo previsto, con gli adattamenti del caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposta la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini delle comunicazioni e degli adempimenti previsti dall'articolo (art. 94, comma 1-ter e 1-bis citati).

Massime di principio

  • In sede di cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato al controllo della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove salvo la sussistenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni sono valutazione di merito: l'interpretazione del loro contenuto spetta al giudice di merito e può essere rimessa in discussione in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o viziata.
  • La sussistenza dei gravi indizi per misure cautelari può risultare dalla convergenza di plurimi elementi indiziari anche se nessuno di essi, preso isolatamente, sarebbe decisivo; la motivazione deve ricondurre tali elementi ad unità logica.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia (art. 275) richiede al giudice di spiegare perché misure meno afflittive risultino insufficienti rispetto al pericolo di reiterazione: la mancata o insufficiente motivazione può rendere illegittima la misura.
  • La mera parentela o conoscenza personale non è automaticamente indice di partecipazione associativa, ma può concorrere a formare il quadro indiziario se accompagnata da elementi che evidenzino disponibilità, ruoli o finalità comuni.
  • Le doglianze sulla procedura di ascolto delle intercettazioni in camera di consiglio o su aspetti formali devono mirare a dimostrare un vizio rilevante nella motivazione; l'assenza di dettagli procedurali non determina automaticamente l'annullamento se la decisione è complessivamente motivata.
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità, sanzioni alla Cassa delle ammende.

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