Cassazione Penale, Sentenza n. 31175/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado chiedendo: 1) che fosse riconosciuto il concorso apparente tra il reato di contraffazione delle impronte di pubblica certificazione (art. 469 c.p.) e i reati relativi alla contraffazione della targa automobilistica (artt. 477 e 482 c.p.), sostenendo che le impronte di pubblica certificazione apposte sulla targa siano parte integrante del medesimo fatto materiale; 2) la censura della motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha stabilito che il reato previsto dall'art. 469 c.p. (contraffazione di impronte di pubblica certificazione) è stato assorbito nel reato più ampio qualificato con gli artt. 482 e 477 c.p. (contraffazione della targa e falsità in certificazioni/autorizzazioni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'art. 469 c.p. Ha altresì annullato la sentenza sul trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio, unicamente sul punto della determinazione della pena, alla Corte d'appello di Perugia, perché la rimozione del capo assorbito incide sulla base di calcolo della pena e sugli aumenti applicati; il motivo relativo alle attenuanti è stato ritenuto assorbito e non esaminato nel merito. La Corte ha inoltre rilevato l'irritualità di nuove allegazioni difensive (sulla natura di mera riproduzione della targa) introdotte nella memoria difensiva non attinenti ai motivi originari.
Norme richiamate
art. 469 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il reato di contraffazione delle impronte di pubblica certificazione può essere assorbito quando il contrassegno sia un elemento integrante e non autonomo rispetto alla falsificazione complessiva del documento; se la falsificazione del contrassegno è strumentale o indispensabile alla falsificazione del documento, deve prevalere la qualificazione come falsità in atti (art. 477 e correlati).
art. 477 cod. pen.
L'art. 477 è interpretato come norma che punisce la falsificazione di certificati o autorizzazioni e di atti complementari, prevalendo quando la contraffazione riguarda elementi che rendono finto un titolo/permesso; in tali casi la falsificazione del contrassegno è considerata componente della falsità nel certificato/atto anziché reato autonomo ex art. 469.
art. 482 cod. pen.
Regola la falsa attestazione o la fabbricazione di targhe/contrassegni: nel caso concreto la contraffazione della targa è stata ritenuta reato prevalente e comprensivo del dato contrassegnato dalla presunta impronta di pubblica certificazione.
art. 186, comma 7, cod. strada
art. 186, comma 7, cod. strada
Richiamato tra i reati ascritti nell'ambito del quadro fattuale (guida in stato alterato) ma non oggetto della censura principale: indicazione della contestazione collegata all'insieme delle condotte contestate.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma citata in relazione al calcolo degli aumenti e alla determinazione della pena: la rimozione di un capo di imputazione può incidere sulla pena base e sugli aumenti applicati, rendendo necessario il rinvio per nuovo giudizio sulla sola determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
art. 620, lett. i), c.p.p.
La Corte ha richiamato il divieto di decidere in sede di cassazione su questioni di merito che impongano un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio: perciò ha disposto il rinvio per la ricalcolazione della pena.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama il limite di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione ai termini ammessi dal rito e dalla disposizione, utilizzato per delimitare l'oggetto del controllo di legittimità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137 conv. con mod. dalla L. 18/12/2020 n.176
Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e all'ammissione delle conclusioni scritte in Cassazione; qui usata per segnalare la presentazione della requisitoria e delle conclusioni difensive per iscritto.
Massime di principio
- Quando la contraffazione di un contrassegno (es. impronta di pubblica certificazione) è strumentale o indispensabile per falsificare un documento o un titolo, la fattispecie più adeguata è la falsità in certificazione/autorizzazione (art. 477 e correlati) e non il reato autonomo di cui all'art. 469; ciò comporta l'assorbimento del reato minore.
- In presenza di reati formalmente diversi ma sostanzialmente sovrapponibili, il giudice deve evitare duplicazioni punitive e qualificare il fatto nel modo che coglie la portata offensiva più rilevante, assorbendo le figure accessorie o strumentali.
- Se la Corte di cassazione annulla parzialmente le statuizioni di merito che hanno inciso sul calcolo della pena, normalmente rinvia per nuovo giudizio esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, non procedendo essa stessa alla riforma della pena.
- Nuove deduzioni o fatti (es. argomentazioni sulla natura della targa come mera riproduzione in attesa di immatricolazione) introdotti in memoria difensiva e non compresi nei motivi originari possono essere ritenuti inutilizzabili per la Corte di cassazione per violazione del limite di autosufficienza dei motivi.
- La difesa di una situazione fattuale alternativa rilevante (ad es. uso di una targa provvisoria o mera riproduzione) deve essere tempestivamente dedotta nei gradi precedenti e adeguatamente documentata per poter influire sulla qualificazione giuridica dei fatti.
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