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Sentenza

Sentenza n. 3607/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 27.12.2025, sull’istanza inviata mezzo pec il 27.11.2025 e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso al fascicolo amministrativo del richiedente n. prat. NA5607471580.

Giustizia amministrativa202600945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito di accesso agli atti formatosi sull'istanza relativa al fascicolo amministrativo del richiedente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso al proprio fascicolo amministrativo. Nel corso del giudizio, prima dell'udienza di trattazione, l'Amministrazione ha consentito l'accesso, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva e l'interesse conoscitivo azionato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse all'accesso e conseguito il bene della vita perseguito, ossia l'acquisizione dei dati e delle informazioni contenuti nel fascicolo amministrativo. Non è stato quindi esaminato il merito della domanda di annullamento del diniego tacito e di accertamento del diritto di accesso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta, con conseguimento del bene della vita perseguito.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva durante il processo, viene meno l’interesse alla decisione sul diniego e la controversia deve essere definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento integrale dell’interesse sostanziale azionato e il conseguimento del bene della vita cui il ricorrente aspirava; non è sufficiente una mera modifica formale dell’atto impugnato.
  • Quando la pretesa di accesso è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice non deve esaminare nel merito la legittimità del diniego originario, salvo le conseguenze previste dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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