Cassazione Penale, Sentenza n. 34213/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna confermata in appello per reati ambientali e abusi edilizi. Bertilone deduce vizio di motivazione e travisamento della prova (contestando l'attribuzione del mezzo che scaricò il fresato d'asfalto, la ricostruzione della titolarità della ditta responsabile e l'identificazione tra Mediterranea costruzioni e Mediterranea calcestruzzi) e contesta la determinazione della pena ritenuta eccessiva nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e della sospensione condizionale. Di Stefano deduce nullità per omessa indicazione delle persone offese (art. 415 bis) e, con motivo nuovo, l'inutilizzabilità di un'annotazione di servizio contenente dichiarazioni rese in assenza del difensore, ritenute decisive per la riconducibilità dell'illecito a lui. Mottese eccepisce la stessa nullità per omessa indicazione delle persone offese e contesta la mancata individuazione di responsabilità dei proprietari dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: i ricorsi sono generici e consistono in una riproposizione delle censure di merito già valutate in appello, ovvero in richieste di diversa valutazione del compendio probatorio, il che è improprio in sede di legittimità; la Corte non può riesaminare autonomamente le prove né sostituirsi al giudice di merito. In particolare: i motivi di Bertilone sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la ricostruzione fattuale (anche sulla titolarità del mezzo e sull'assorbimento societario) è coerente e congruamente motivata; le doglianze sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute insussistenti alla luce dei precedenti dell'imputata e della motivazione del Tribunale. Il ricorso di Di Stefano è infondato in relazione all'indicazione della persona offesa (non essendo tale omissione elemento essenziale che determini nullità quando l'imputato non abbia subito pregiudizio) e l'annotazione di servizio è utilizzabile in dibattimento se acquisita con consenso delle parti; la censura è anche generica perché non prova la resistenza del compendio probatorio. La censura di Mottese è in parte sovrapponibile a quella di Di Stefano e in parte infondata, essendo dimostrato il suo diretto coinvolgimento. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte segnala che le doglianze su presunta inosservanza di questa norma (valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni) non sono valutabili in Cassazione come mera richiesta di diversa valutazione probatoria; la violazione può essere rilevante in cassazione solo se emerge chiaramente dal testo della decisione come vizio di motivazione nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p., lett. e).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione ai vizi di motivazione relativi alla ricostruzione del fatto; impone che le censure non consisteranno nella richiesta di una nuova valutazione delle prove ma nella dimostrazione di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 415 bis cod. proc. pen.
La Corte afferma che l'omessa indicazione della persona offesa nell'avviso di conclusione delle indagini non costituisce automaticamente un vizio essenziale a pena di nullità quando l'imputato non abbia subito un pregiudizio e, in reati ambientali, lo Stato può rivestire ruolo di persona offesa.
art. 552 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con le eccezioni procedurali; la Corte ha ritenuto le eccezioni strumentali a una diversa valutazione dei fatti e, dunque, inammissibili in cassazione se non indicano un vizio di legittimità.
artt. 131 bis, 133, 163, 164 e 203 cod. pen.
Riferiti in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha escluso le attenuanti/sospensione in presenza di precedenti e della personalità dell'imputata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio o che ripropongono questioni già decise sono, di norma, inammissibili.
- Le doglianze sull'attendibilità dei testimoni o su presunta inosservanza dell'art. 192 c.p.p. devono essere formulate dimostrando un vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) come previsto dall'art. 606, lett. e); altrimenti sono generiche.
- L'omessa indicazione della persona offesa negli atti (es. avviso di conclusione delle indagini) non è automaticamente causa di nullità se l'imputato non subisce pregiudizio; nei reati ambientali lo Stato può essere considerato persona offesa.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato possono essere utilizzabili in dibattimento se l'atto che le contiene è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti; eccezioni tardive sull'inutilizzabilità devono dimostrare concretamente la compromissione del diritto di difesa.
- In sede di impugnazione è fondamentale individuare vizi giuridici di legittimità e non limitarsi a proporre valutazioni alternative dei fatti; il ricorso in cassazione deve essere specifico e motivato nei termini di legge per evitare l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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