Sentenza n. 717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n.123/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto informativo relativo al servizio prestato dall'11 marzo al 18 giugno 2023 e successiva lettera di ammonizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La militare ha impugnato il rapporto informativo n. 12 e la lettera di ammonizione del 14 ottobre 2023, lamentando ripercussioni negative sulla carriera e deducendo plurimi vizi di eccesso di potere. In appello ha censurato: l'incoerenza tra i giudizi analitici delle diverse parti del rapporto e la valutazione complessiva, nonché tra il giudizio del compilatore e quello del revisore; il contrasto con le precedenti valutazioni, in particolare con il rapporto informativo n. 11, senza adeguata giustificazione dell'abbassamento dei giudizi; il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che non vi sarebbero stati più comportamenti disdicevoli e che le proprie capacità professionali e personali sarebbero state dimostrate nel processo; il difetto di motivazione del giudizio deteriore del revisore, per non avere tenuto conto delle valutazioni del compilatore o non avere spiegato le ragioni del dissenso. Il rapporto attribuiva al revisore una valutazione inferiore alla media su varie qualità professionali e comportamentali, anche con uno scarto di due livelli per il senso della disciplina. La valutazione si riferiva, tra l'altro, a un episodio avvenuto fuori servizio in una discoteca, nel quale alcuni accompagnatori avevano sottratto bevande e la militare aveva consumato parte delle stesse senza intervenire; per tale fatto era stata sanzionata disciplinarmente con sette giorni di consegna. Il revisore aveva inoltre richiamato ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti e la minore maturità e capacità di discernimento dimostrate dall'interessata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso. Ha ribadito che i giudizi contenuti nei documenti caratteristici del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesti vizi logici o di altre palesi figure dell'eccesso di potere; non è quindi ammissibile una mera diversa prospettazione soggettiva degli elementi valutati. La divergenza tra il giudizio del compilatore e quello del revisore appartiene alla fisiologia del procedimento valutativo: i giudizi restano autonomi e la disciplina attribuisce prevalenza al giudizio finale del revisore, il quale deve motivare la discordanza. Nel caso concreto, il dissenso risultava motivato da circostanze specifiche e circostanziate. Non è stata ravvisata incoerenza tra le valutazioni analitiche del compilatore e il giudizio complessivo, né contraddittorietà nel giudizio del revisore. Le precedenti valutazioni positive non vincolavano i valutatori, poiché ciascun documento caratteristico è autonomo e riferito esclusivamente al periodo considerato; inoltre, nei rapporti precedenti l'appellante aveva riportato giudizi superiori soltanto di un livello ed era stata valutata da autorità e in contesti lavorativi differenti. Il giudice ha ritenuto non arbitraria la valorizzazione di aspetti comportamentali ricavati da fatti oggetto di procedimenti disciplinari o penali, purché considerati nella loro autonoma rilevanza comportamentale e non mediante un riferimento diretto all'esistenza o all'esito del procedimento. La gravità delle condotte, comprovata anche dalla sanzione disciplinare inflitta, rendeva irrilevante la mancata valorizzazione di riconoscimenti positivi. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1025 d.lgs. 66/2010
Prevede la valutazione degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa mediante documenti caratteristici, tra cui la scheda valutativa, il rapporto informativo e il foglio di comunicazione.
I.D.C. ed. 2008, cap. III, par. 3, lett. c, n. 2
Attribuisce al revisore il compito di esprimere il giudizio complessivo finale e di motivare l'eventuale discordanza, positiva o negativa, rispetto al giudizio del compilatore.
I.D.C. ed. 2008, premessa
I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento. Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore.
Le valutazioni caratteristiche sono autonome sia con riguardo al periodo considerato sia con riguardo all'autorità valutatrice; le precedenti valutazioni non attribuiscono al militare un diritto alla conservazione del medesimo giudizio.
art. 694 t.u.o.m.
Vieta di fare riferimento, nella documentazione caratteristica, a procedimenti penali o disciplinari; ciò non impedisce, secondo la circolare applicativa richiamata, di considerare aspetti comportamentali autonomamente rilevanti ricavati dai fatti contestati.
circolare n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008, par. 12, lett. g, n. 2
Consente, in presenza di procedimenti disciplinari o penali pendenti, di estrapolare dai fatti contestati aspetti comportamentali di autonoma rilevanza da considerare nella valutazione caratteristica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- I giudizi contenuti nei documenti caratteristici del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesti vizi logici o di altre palesi figure dell'eccesso di potere; non è sufficiente prospettare una diversa valutazione soggettiva degli stessi elementi.
- La divergenza tra il giudizio del compilatore e quello del revisore non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità, poiché è fisiologica nel procedimento valutativo; i giudizi restano autonomi e la disciplina attribuisce prevalenza al giudizio finale del revisore, purché la discordanza sia adeguatamente motivata.
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare sono autonome e indipendenti rispetto a quelle riferite a periodi precedenti, ad altre autorità o ad altri contesti lavorativi; il militare non vanta un diritto alla conservazione dei giudizi positivi precedentemente conseguiti.
- Nel documento caratteristico non possono essere richiamati direttamente procedimenti penali o disciplinari, ma possono essere considerati gli aspetti comportamentali autonomamente rilevanti desumibili dai fatti contestati, purché la valutazione riguardi la condotta e non si risolva nel mero riferimento all'esistenza del procedimento.
- Il giudizio finale del revisore è legittimo quando risulta coerente con gli elementi del rapporto e sorretto da fatti specifici e circostanziati, anche se comporta una valutazione deteriore rispetto a quella del compilatore e non attribuisce rilievo decisivo a precedenti riconoscimenti positivi.
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