Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria (preavviso iniziale del 26/01/2017 annullato; nuovo preavviso del 13/03/2018 e successiva iscrizione ipotecaria) relativo a crediti tributari (recupero spese di giustizia, ICI, IMU, IVA, IRPEF e addizionali anni 2010-2013) e crediti extra-tributari. Il contribuente deduceva nullità e illegittimità per carenza di forma e motivazione, contestava l'iscrizione sull'abitazione principale, sosteneva che gli immobili erano inseriti in un fondo patrimoniale costituito nel 2000 (impignorabilità ex art.170 c.c.), e lamentava l'inesistenza di un titolo esecutivo valido e l'assenza dei contenuti minimi dell'atto.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti extratributari (quindi tali crediti restano estranei al presente giudizio), ma ha riformato la decisione della Commissione provinciale riguardo al fondo patrimoniale. In particolare, ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto l'onere della prova richiesto dall'art.170 c.c. (ossia dimostrare che i debiti furono contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia), per cui l'iscrizione ipotecaria relativa ai crediti tributari è legittima. Ha inoltre rigettato le altre eccezioni sollevate (prima casa, sequestro, inesistenza del titolo esecutivo, carenze dell'atto). Le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • Art. 77 DPR 602/1973

    Dispositivo normativo che disciplina l'iscrizione ipotecaria della riscossione coattiva; la giurisprudenza lo considera un atto preordinato all'espropriazione immobiliare (non un atto esecutivo pieno), ma applicabile ai beni del fondo patrimoniale nei limiti previsti dall'art.170 c.c.

  • Art. 170 Codice Civile

    Regola la destinazione di beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia tramite il fondo patrimoniale; la sua disciplina può limitare l'azione esecutiva e l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo, ma l'onere della prova dei presupposti di impignorabilità grava sul debitore opponente: deve dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia o che il creditore ignorava tale estraneità.

  • Art. 2916 Codice Civile

    La norma sul sequestro: l'iscrizione di ipoteca sui beni sottoposti a sequestro è possibile e non è impedita, essendo l'inefficacia prevista dall'art.2916 limitata al solo creditore sequestrante.

  • Art. 2901 Codice Civile

    Norma sulla revocatoria: l'assenza di una azione revocatoria promossa entro 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale non rileva ai fini della ammissibilità dell'iscrizione ipotecaria nel giudizio in esame.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    L'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 DPR 602/73 non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata od un atto esecutivo vero e proprio, rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare

    Conferma la natura pre-esecutiva dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.77 e giustifica l'applicazione interpretativa dell'art.170 c.c. anche a questo atto.

  • Cassazione, sentenza n. 23054/2016

    È ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 codice civile sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia

    Stabilisce che l'iscrizione ipotecaria può esser fatta anche su beni del fondo patrimoniale ma subordinata alle condizioni di cui all'art.170; non è sufficiente l'insorgenza del debito nell'esercizio di impresa per escludere l'applicabilità dell'art.170.

  • Cassazione, sentenza n. 4011/2013

    L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'articolo 170 codice civile grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità del fondo patrimoniale

    Conferma che il debitore che oppone il fondo patrimoniale deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo sia che il debito fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Massime di principio

  • Se gli immobili sono inclusi in un fondo patrimoniale, l'impignorabilità non è automatica: il debitore ha l'onere di provare che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia per opporre efficacemente l'art.170 c.c.
  • L'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.77 DPR 602/73 ha natura pre-esecutiva; la giurisprudenza ammette che l'art.170 c.c. possa trovare applicazione anche a tale iscrizione.
  • Le eccezioni relative a crediti extratributari sono di norma estranee alla giurisdizione del giudice tributario: tali crediti devono essere contestati davanti alla giurisdizione competente (ad esempio giurisdizione civile).
  • La presenza di un sequestro preventivo sui beni non impedisce automaticamente l'iscrizione ipotecaria: l'art.2916 c.c. rende l'iscrizione inefficace solo nei confronti del creditore sequestrante, non in assoluto.
  • La mera produzione di un atto costitutivo del fondo patrimoniale non è sufficiente: sono richieste prove specifiche circa la destinazione dei beni e la natura dei debiti rispetto ai bisogni della famiglia.
  • Difetti formali di un preavviso annullato possono essere sanati da un nuovo preavviso valido; l'annullamento del primo non preclude la legittimità di un successivo provvedimento correttamente formato.
  • La contestazione della legittimità dell'iscrizione per presunta mancanza di un titolo esecutivo o di contenuti minimi deve essere specifica e dimostrata: eccezioni generiche potrebbero non essere accolte se l'atto è sostanzialmente conforme alla normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.