Sentenza n. 1602/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, fondato sull'attribuzione di 15/30 all'elaborato scritto in materia di diritto civile, e relativo verbale di correzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di insufficienza e gli atti di correzione dell'elaborato scritto, deducendo: violazione dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 247/2012 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il voto numerico fosse privo di adeguata motivazione e che il tempo medio di correzione, stimato in 17-18 minuti per elaborato, fosse insufficiente; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, assumendo che l'elaborato fosse corretto e conforme a diversi criteri di valutazione e che l'assenza di osservazioni impedisse di comprendere le carenze rilevate; violazione del principio di collegialità, in ragione della partecipazione da remoto di un commissario mediante Microsoft Teams, in assenza di una specifica norma autorizzatoria. L'amministrazione ha contestato le censure, richiamando la sufficienza del voto numerico alla luce dei criteri predeterminati e depositando un atto interno recante le criticità dell'elaborato.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla motivazione numerica, ha ritenuto che, in assenza di una diversa previsione normativa, il voto attribuito sulla base di criteri predeterminati sia sufficiente a esternare il giudizio della commissione, assicurando chiarezza e graduazione della valutazione. La correzione non ha funzione didattica e non richiede l'indicazione analitica degli errori o delle lacune, ma ha funzione valutativa e selettiva. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'orientamento favorevole a un quid pluris motivazionale, richiamato dalla ricorrente, era stato superato dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato. La censura relativa al tempo di correzione è stata respinta perché non esistono tempi minimi predeterminati dalla legge o dai regolamenti e, di regola, la durata della correzione non consente di dimostrare in concreto l'illegittimità della valutazione. Anche le contestazioni sul merito dell'elaborato sono state ritenute infondate: le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, travisamento, abnormità o palesi illogicità. La ricorrente si era limitata a prospettare la correttezza della propria soluzione, chiedendo in sostanza una rivalutazione della prova, non consentita al giudice; inoltre, la correttezza della soluzione giuridica non esaurisce i criteri valutativi, che comprendono anche struttura dell'atto, interdisciplinarità, tecniche di persuasione ed elementi essenziali della redazione. La censura sulla partecipazione da remoto è stata ritenuta generica e comunque infondata: la ricorrente non aveva allegato una concreta incidenza della modalità di partecipazione sull'esito della propria valutazione e il decreto di indizione della sessione richiamava, in quanto compatibili, la disciplina previgente e il decreto-legge n. 31/2021, il cui art. 4 autorizza la partecipazione da remoto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
art. 46, commi 5 e 6, l. 247/2012
Il TAR ha ritenuto che la disciplina applicabile non imponesse, nel caso concreto, una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico espresso sulla base di criteri predeterminati.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione non richiede, per la valutazione di prove concorsuali, una motivazione discorsiva ulteriore quando il voto numerico, riferito a criteri previamente stabiliti, renda comprensibile la graduazione del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio ha richiamato precedenti conformi, ritenendo la controversia definibile mediante motivazione semplificata per adesione alla giurisprudenza consolidata.
art. 2, comma 9, D.M. 30 giugno 2025
prevede l'applicazione "in quanto compatibili e non espressamente derogate" delle norme previgenti e del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
La disposizione ha consentito il richiamo alla disciplina previgente e alle norme che autorizzano la partecipazione da remoto alle attività delle commissioni.
art. 4 d.l. 13 marzo 2021, n. 31
È stato interpretato come norma autorizzatoria della partecipazione da remoto del commissario.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali, il voto numerico espresso dalla commissione sulla base di criteri di valutazione previamente determinati è, di regola, sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità, senza necessità di ulteriori osservazioni discorsive o dell'indicazione analitica degli errori dell'elaborato.
- La valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice ha funzione valutativa e selettiva, non didattica; pertanto, non è necessario che la commissione illustri al candidato le correzioni o le modalità per rimediare alle carenze riscontrate.
- Il tempo impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati non è sindacabile, in assenza di tempi minimi predeterminati dalla legge o dai regolamenti, salvo che siano forniti elementi concreti idonei a dimostrare l'incidenza della durata della correzione sulla specifica valutazione contestata.
- Le valutazioni delle commissioni d'esame, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento manifesto, abnormità o palesi illogicità; non è consentito sostituire alla valutazione della commissione una diversa valutazione della correttezza o della qualità dell'elaborato.
- La mera correttezza della soluzione giuridica prospettata in una prova d'esame non impone l'attribuzione della sufficienza quando i criteri di valutazione considerino anche struttura redazionale, interdisciplinarità, tecniche di persuasione, completezza dell'atto e altri profili della preparazione professionale.
- La contestazione della partecipazione da remoto di un commissario deve essere sorretta da allegazioni concrete circa l'incidenza della modalità di partecipazione sulla valutazione del candidato; inoltre, la partecipazione a distanza è legittima quando trovi fondamento nella disciplina applicabile alla sessione d'esame.
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