Cassazione Penale, Sentenza n. 21944/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per abnormità l'ordinanza del G.i.p. che, dopo il rifiuto della richiesta di archiviazione, ha ordinato la formulazione dell'imputazione a carico del legale rappresentante dell'ACER pur trattandosi di persona non iscritta nel registro degli indagati e mai sottoposta a indagine. Si deduce violazione di legge (artt. 335-ter e 409, comma 5, cod. proc. pen.) e vizio per eccesso/abuso di potere, in quanto l'ordine di formulare l'imputazione nei confronti di un soggetto non indagato costituisce indebita ingerenza nel potere di iniziativa del pubblico ministero e lede i diritti di difesa dell'interessato, che non ha partecipato all'udienza camerale né ricevuto l'avviso previsto prima della formulazione dell'imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'ordinanza abnorme nella parte in cui il G.i.p. ha ordinato la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona non iscritta nel registro degli indagati. Ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente a quell'ordine. Ha invece ritenuto legittimo l'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Non è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero perché l'iscrizione era già stata eseguita dal G.i.p.
Norme richiamate
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al G.i.p., in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione, il potere di ordinare nuove indagini o di disporre la formulazione dell'imputazione, ma solo a condizione che la persona contro cui deve essere formulata risulti già iscritta nel registro degli indagati; l'ordine di imputazione coatta verso persona non iscritta è illegittimo/abnorme
art. 335 cod. proc. pen.
Regola il registro delle notizie di reato: l'iscrizione nel registro è la forma prevista per dare avvio formale all'attività a carico di una persona e il G.i.p., nei limiti dei suoi poteri, può ordinare l'iscrizione quando emergono indizi
art. 650 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (inosservanza di provvedimento del sindaco); la sentenza si limita a trattare la regolarità procedimentale dell'ordine di imputazione e non entra nel merito della configurabilità del reato
art. 415-bis cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di notificare all'indagato, alla chiusura delle indagini preliminari, l'avviso utile ai fini della difesa; la procedura dell'udienza camerale sostitutiva dell'avviso richiede che l'indagato sia stato avvisato e possa partecipare
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari: pur non tutti gli atti sono normalmente appellabili, l'abnormità rende comunque ricorribile in cassazione provvedimenti che eccedono i casi consentiti
art. 620, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio i provvedimenti impugnati quando ne ricorrano i presupposti; qui usato per annullare senza rinvio la parte dell'ordinanza che imponeva la formulazione dell'imputazione
art. 111, comma 7, Cost.
Principio costituzionale sulla ricorribilità in cassazione per motivi di illegittimità; citato per inquadrare il regime di impugnabilità dei provvedimenti
Massime di principio
- Il G.i.p. non può ordinare la formulazione dell'imputazione coatta a carico di una persona che non risulti iscritta nel registro degli indagati: in tal caso l'atto è abnorme e annullabile in cassazione
- Quando il pubblico ministero chiede l'archiviazione, se il G.i.p. non la accoglie deve o ordinare nuove indagini oppure disporre l'iscrizione nel registro; l'udienza camerale e l'avviso all'indagato sono strumenti essenziali per garantire i diritti di difesa prima di ogni imputazione
- L'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato è legittimo e rientra nei poteri del G.i.p. come presupposto per ulteriori indagini, ma la sostituzione diretta della facoltà del pubblico ministero (formulare imputazione) è vietata quando la persona non è stata preventivamente coinvolta
- L'abnormità è criterio di impugnazione particolare: anche provvedimenti altrimenti non ricorribili possono essere cassati se risultano emessi al di fuori dei limiti dei poteri previsti
- In situazioni analoghe, la parte lesiva dei diritti di difesa (ad es. imputazione senza previa iscrizione/avviso/udienza) comporta annullamento senza rinvio della statuizione illegittima; l'azione penale rimane comunque nelle mani del pubblico ministero, salvo che questi non proceda
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21695/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21696/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21699/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21700/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21701/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21702/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →