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Sentenza

Sentenza n. 8782/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Spagna) e contrassegnata da n. 44024 e inoltrata il 28.04.2025; PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; PER LA NOMINA di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202602345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 28 aprile 2025. Ha dedotto che, decorso il termine di conclusione del procedimento, l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Il termine è stato individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e ulteriori tre mesi per provvedere sul riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine massimo di quattro mesi previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza che risultasse adottato il provvedimento finale. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inerzia, il responsabile del Dipartimento ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia dei titoli di formazione o abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso fanno sorgere l'obbligo dell'autorità competente di provvedere e legittimano l'azione contro il silenzio.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, sicché il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • La circostanza che il procedimento appartenga a una gestione massiva, caratterizzata da un elevatissimo numero di richieste, può giustificare l'assegnazione all'Amministrazione di un termine giudiziale di 120 giorni per provvedere, ferma la declaratoria di illegittimità del silenzio già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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