Cassazione Penale, Sentenza n. 9231/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce declarò l'inammissibilità della richiesta ritenendo applicabile la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater ord. pen., in ragione di una revoca precedente dell'affidamento in prova disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto in data 13/11/2020. Il difensore eccepì violazione di legge e violazione del contraddittorio, sostenendo che la regola di preclusione non opera quando la revoca abbia riguardato l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 del DPR n. 309/1990. Il Procuratore Generale chiese l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità fondata sull'art. 58-quater ord. pen., poiché la preclusione triennale non si applica quando la revoca concerne l'affidamento in prova 'per casi particolari' di cui all'art. 94 DPR 9/10/1990, n. 309. Ha inoltre rilevato la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio (provvedimento assunto de plano) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce affinché esamini la richiesta con il necessario contraddittorio. Il rinvio non è a favore del Presidente che ha emesso il provvedimento monocratico, privo di potere decisorio nel caso concreto, ma all'organo giudicante competente per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 58-quater ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)
La Corte ha interpretato che la preclusione triennale alla concessione di benefici penitenziari prevista dall'art. 58-quater non si applica quando la revoca abbia riguardato l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 DPR 309/1990
art. 94 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevata la peculiare natura dell'affidamento in prova per casi particolari: il suo fallimento non figura tra le misure pregiudicanti contemplate dall'art. 58-quater e non legittima una presunzione assoluta di incapacità del beneficiario a conformarsi ai fini rieducativi
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamati quale base normativa per l'annullamento con rinvio in caso di nullità che incide sul contraddittorio, conformemente alla giurisprudenza di legittimità
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla causa di nullità che giustifica l'annullamento con rinvio
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata a titolo esemplificativo rispetto a violazioni del contraddittorio nell'ambito di provvedimenti che dichiarano inammissibilità de plano
Massime di principio
- La preclusione triennale dell'art. 58-quater ord. pen. non si applica automaticamente quando la revoca ha riguardato l'affidamento in prova 'per casi particolari' di cui all'art. 94 DPR 309/1990; in tali ipotesi il precedente insuccesso non determina di per sé l'esclusione dei benefici
- Un provvedimento che dichiara l'inammissibilità de plano deve rispettare il contraddittorio; l'adozione del provvedimento senza confronto tra le parti può integrare nullità rilevante e portare ad annullamento con rinvio
- Se sussiste nullità per violazione del contraddittorio, la Corte di cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame, destinando il nuovo giudizio all'organo giudicante competente (collegio) e non all'organo monocratico che ha emesso il provvedimento nullo quando questo è privo di potere decisorio
- In situazioni analoghe il difensore deve eccepire la non applicabilità dell'art. 58-quater alle revoche di affidamento per casi particolari e richiedere l'apertura del contraddittorio; la Procura e il giudice devono verificare la natura della revoca e la giurisprudenza di legittimità prima di dichiarare preclusioni di merito
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