Cassazione Civile, Ordinanza n. 23706/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un consumatore ha agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando di aver rinvenuto un sassolino all'interno di un prodotto dolciario acquistato presso un supermercato e di avere riportato, per effetto della masticazione, la fessurazione e rottura di una protesi dentaria. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta ai sensi dell'art. 125 cod. consumo e ritenendo non applicabile l'art. 2043 c.c.; il tribunale, in appello, pur reputando infondata l'eccezione di prescrizione, ha comunque rigettato l'impugnazione ritenendo non provata la domanda risarcitoria. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con sei motivi, principalmente: (1) omesso esame/falsa applicazione di norme in relazione alla prova della riconducibilità del prodotto alla società convenuta; (2) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione illogica; (3) omessa motivazione sulla mancata ammissione delle prove testimoniali; (4) erronea affermazione che la convenuta avesse contestato sin dall'inizio di essere produttrice del bene; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice non considerato un fatto non specificamente contestato; (6) violazione dell'art. 1, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi perché il tribunale, con motivazione stereotipata, non aveva esaminato il contenuto dei capitoli di prova testimoniale, omettendo di valutare una prova decisiva idonea a dimostrare con certezza la dinamica dei fatti, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame degli accertamenti di fatto omessi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La questione relativa al raddoppio del contributo unificato è stata considerata assorbita, poiché la relativa statuizione cade automaticamente con la riforma della sentenza. La Corte ha inoltre precisato che l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente non determina improseguibilità del giudizio di cassazione, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio.
Norme richiamate
art. 125 cod. consumo
richiamato dal giudice di pace per ritenere prescritta la domanda risarcitoria
art. 2043 c.c.
il giudice di pace lo aveva ritenuto non applicabile; la Corte non affronta il merito di tale qualificazione, concentrandosi sul vizio istruttorio del giudizio di appello
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di fatto decisivo, qui utilizzata per le doglianze sulla prova testimoniale e sulla ricostruzione fattuale
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza
art. 115 c.p.c.
invocato per la dedotta violazione del principio di non contestazione
art. 1, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la statuizione sul raddoppio del contributo unificato è conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione e cade con l'accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato
Cass. n. 30785 del 6/11/2023
richiamata per affermare che l'apertura della procedura concorsuale nel corso del giudizio di cassazione non ne comporta l'interruzione o improseguibilità
Cass. n. 30721 del 29/11/2024
richiamata per il principio secondo cui la mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile solo se la prova sia decisiva e idonea a invalidare con certezza il convincimento del giudice di merito
Massime di principio
- La mancata ammissione o considerazione di una prova testimoniale può integrare vizio denunciabile in cassazione quando la prova sia stata specificamente dedotta, riprodotta negli atti rilevanti e sia decisiva, cioè idonea a dimostrare con certezza fatti che, se provati, muterebbero l'esito della controversia.
- Il giudice di merito non può respingere l'istanza istruttoria con motivazione meramente stereotipata o apodittica, ma deve esaminare il contenuto concreto del capitolo di prova e spiegare perché esso non sia rilevante o decisivo.
- Quando il ricorso introduce una censura decisiva sull'omessa ammissione di prova, restano assorbite le ulteriori doglianze che presuppongono il medesimo accertamento fattuale o la medesima ricostruzione probatoria.
- L'apertura di una procedura concorsuale della parte resistente nel corso del giudizio di cassazione non determina, di regola, l'improseguibilità del processo di legittimità, che resta governato dall'impulso d'ufficio.
- La statuizione sul raddoppio del contributo unificato segue automaticamente l'esito negativo dell'impugnazione e viene meno se la sentenza impugnata è cassata.
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