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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10690/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica versata da febbraio 2010 a dicembre 2011, sostenendo che il prelievo fosse incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. La CTP di Varese aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso; la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 19 novembre 2014, aveva accolto l’appello, ritenendo che l’addizionale fosse priva di una finalità specifica, perché diretta al mero incremento delle risorse provinciali. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 6 del D.L. n. 511/1988 e falsa applicazione del principio di disapplicazione del diritto nazionale incompatibile con quello dell’Unione. Ha sostenuto che il gettito fosse destinato a garantire servizi locali indispensabili e, in particolare, a coprire esigenze di bilancio connesse al ciclo di gestione dei rifiuti; che l’abrogazione dell’addizionale intervenuta nel 2012 non fosse rilevante per il periodo controverso; e che la direttiva non fosse direttamente applicabile, perché lasciava agli Stati membri discrezionalità nell’introdurre ulteriori imposte. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità della censura per novità e per mancata indicazione della pretesa finalità specifica nel diniego di rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità della contribuente: le questioni sollevate dall’Agenzia erano profili di diritto che non modificavano gli elementi costitutivi della domanda e potevano essere proposti; inoltre, il diniego di rimborso non è assimilabile a un avviso di accertamento e, nel giudizio di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore, sicché la motivazione del diniego non deve avere carattere esaustivo. Nel merito, la Corte ha stabilito che la legittimità di un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti sottoposti ad accisa presuppone cumulativamente il rispetto delle regole dell’Unione in materia di accise o IVA quanto a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo, e l’esistenza di una finalità specifica, distinta da una mera finalità di bilancio. L’addizionale rispettava le modalità di liquidazione e riscossione previste per l’accisa, ma non risultava diretta a una finalità specifica. La generica destinazione delle entrate al finanziamento dei compiti istituzionali degli enti locali non era sufficiente; neppure era stata provata la destinazione dell’imposta alla copertura dei costi del ciclo dei rifiuti. La Corte ha quindi ritenuto non dovuta l’addizionale per il periodo controverso e ha affermato che la disposizione nazionale istitutiva doveva essere disapplicata alla luce della direttiva come interpretata dalla Corte di giustizia. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, in ragione della sostanziale novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    Perchè gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (si v., con ulteriori richiami giurisprudenziali, C.G.U.E., 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; C.G.U.E., 25 luglio 2018, in causa C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE): 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.

    La disposizione consente imposte indirette aggiuntive sui prodotti sottoposti ad accisa soltanto se sono rispettate cumulativamente le regole dell’Unione sulle modalità di imposizione e l’imposta persegue una finalità specifica, non meramente finanziaria.

  • art. 6, commi 2 e 3, D.L. n. 511/1988

    Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica”, sicchè è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto nè la disposizione di cui al D. 11 giugno 2007, art. 6, del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal medesimo articolo, comma 2, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.

    La disposizione nazionale rispetta le regole unionali sulle modalità di liquidazione e riscossione dell’imposta, ma deve essere disapplicata quando non individua una finalità specifica compatibile con la direttiva e il gettito risulta destinato a finalità di bilancio.

  • art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988

    Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica”, sicchè è rispettata la prima condizione.

    La liquidazione e la riscossione delle addizionali con le stesse modalità dell’accisa soddisfano il requisito di conformità procedurale previsto dal diritto dell’Unione, ma non sono sufficienti, da sole, a rendere legittimo il prelievo.

Massime di principio

  • Un’imposta indiretta aggiuntiva applicata a prodotti sottoposti ad accisa è compatibile con la disciplina unionale soltanto se, cumulativamente, rispetta le regole unionali relative a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta e persegue una finalità specifica distinta dalla mera acquisizione di entrate.
  • La finalità specifica di un’imposta non è dimostrata dalla generica destinazione del gettito al finanziamento dei compiti istituzionali degli enti territoriali o da una sua assegnazione contabile a determinate spese; occorre un collegamento effettivo tra il gettito e la finalità specifica invocata.
  • Nel giudizio instaurato dal contribuente per ottenere il rimborso di un tributo, il contribuente assume la posizione di attore e il diniego di rimborso non è assimilabile a un avviso di accertamento quanto ai requisiti di motivazione; le ragioni addotte dall’amministrazione in giudizio non sono per ciò solo precluse se costituiscono questioni di diritto che non mutano gli elementi costitutivi della domanda.
  • Il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna incompatibile con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, anche quando la normativa nazionale sia stata adottata in attuazione della disciplina unionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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