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Ordinanza

Ordinanza n. 923/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare e sospende l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è motivata dalla sussistenza di profili di fumus boni iuris meritevoli di approfondimento proprio nella sede di merito; l’ordinanza non contiene una valutazione espressa del periculum in mora. La discussione del merito è fissata all’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 128/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Il testo dell’ordinanza non indica l’oggetto sostanziale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato né specifica i motivi di ricorso o d’appello. Il Consiglio di Stato rileva tuttavia la presenza, sotto il profilo del fumus boni iuris, di aspetti meritevoli di approfondimento nella fase di merito, anche alla luce delle sentenze della stessa Sezione n. 5528 e n. 5530 del 2025.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando il giudice ravvisi profili di fumus boni iuris meritevoli di approfondimento nella successiva fase di merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello può limitarsi alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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