Sentenza n. 138/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento -del documento caratteristico costituito dalla scheda valutativa numero 48 consegnata al ricorrente in data --OMISSIS-, emessa dall’Ufficio Comando-Sezione Operazione e Logistica del Comando Provinciale di Siracusa della Legione Carabinieri “Sicilia”, relativa al periodo dall’1 giugno 2023 al 31 maggio 2024; -della conseguente ammonizione comminata al ricorrente sulla scorta della succitata scheda valutativa; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa n. 48, relativa al periodo 1 giugno 2023-31 maggio 2024, recante il giudizio di "inferiore alla media", e conseguente ammonizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa e la conseguente ammonizione deducendo violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1025-1029 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 688-694 del d.P.R. n. 90/2010, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, delle Istruzioni sui documenti caratteristici del 26 luglio 2023 e della circolare del 28 dicembre 2023, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato: la tardiva notifica della scheda oltre il termine di sessanta giorni dalla conclusione del periodo valutato e la presenza di incongruenze temporali; l’assenza di riscontri documentali specifici a sostegno dei giudizi contenuti nelle parti I, II e III; la contraddittorietà e il difetto di istruttoria delle valutazioni della parte IV, anche per la non armonia tra compilatore e revisore; l’incidenza di circostanze non imputabili al militare; la violazione dell’art. 694 del d.P.R. n. 90/2010 per il richiamo a un provvedimento prefettizio; l’illegittimità derivata dell’ammonizione e il danno alla carriera. Ha inoltre eccepito la tardività della documentazione depositata dall’amministrazione e il divieto di integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. In via preliminare, il TAR ha accolto l’eccezione di tardività relativa ai documenti depositati dall’amministrazione oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 c.p.a., escludendoli dal materiale utilizzabile per la decisione. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura sulla tardiva formazione e notificazione della scheda, affermando che i termini relativi ai documenti caratteristici sono ordinatori e non perentori: il loro superamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere né determina l’invalidità dell’atto. Le incongruenze temporali dedotte non sono state ritenute invalidanti. Il giudice ha poi riconosciuto l’elevata discrezionalità delle valutazioni caratteristiche militari, sindacabili solo in presenza di vizi macroscopici quali manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti. Nel caso concreto ha riscontrato coerenza interna tra le valutazioni analitiche, i giudizi delle diverse parti della scheda e il giudizio finale di "inferiore alla media". Non era necessario un elenco analitico di episodi o specifici provvedimenti sanzionatori, poiché la scheda deve esprimere un giudizio sintetico sulle qualità e sul rendimento complessivo del militare. L’assenza di sanzioni disciplinari non impedisce una valutazione negativa, trattandosi di piani distinti: la scheda valuta rendimento e professionalità, mentre il procedimento disciplinare sanziona specifiche violazioni. Il mutamento peggiorativo rispetto alla precedente valutazione non ha imposto una motivazione rafforzata, poiché si è trattato della riduzione di un solo livello, da "nella media" a "inferiore alla media", e non di un radicale abbassamento verticale. Il cambio del valutatore e il raffronto con precedenti giudizi positivi non hanno fondato un affidamento tutelabile, essendo ciascuna scheda autonoma e riferita al solo periodo considerato. Il revisore poteva modificare alcune valutazioni del compilatore e formulare una sintesi autonoma, purché coerente con il complessivo contenuto della scheda. È stata infine respinta la censura relativa al richiamo al ritiro prefettizio dell’arma, poiché il divieto dell’art. 694 TUOM riguarda i riferimenti a procedimenti penali o disciplinari, mentre il ritiro dell’arma costituisce un atto amministrativo. La legittimità della scheda ha comportato il rigetto dell’invalidità derivata dell’ammonizione e della domanda risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza
La documentazione depositata oltre il termine processuale non può essere utilizzata ai fini della decisione.
artt. 688 e 692 d.P.R. n. 90/2010
I termini per la compilazione e la notificazione dei documenti caratteristici sono stati qualificati come ordinatori, sicché il loro superamento non determina l’invalidità della scheda.
art. 694 d.P.R. n. 90/2010
Il divieto di inserire nei documenti caratteristici riferimenti a procedimenti penali o disciplinari non impedisce il richiamo a un provvedimento prefettizio amministrativo di ritiro dell’arma.
artt. 1025-1029 d.lgs. n. 66/2010
Le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare sono state invocate dal ricorrente, ma il ricorso è stato respinto.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
I dedotti obblighi di buon andamento, motivazione e correttezza dell’azione amministrativa non sono stati ritenuti violati.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità non è stato ritenuto leso dalla valutazione caratteristica impugnata.
Massime di principio
- I termini previsti per la compilazione e la notificazione dei documenti caratteristici del personale militare sono ordinatori, salvo che una disposizione attribuisca loro espressamente natura perentoria o colleghi al loro superamento una specifica preclusione o decadenza; il loro decorso non determina, di per sé, l’invalidità dell’atto valutativo.
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare, espressione di elevata discrezionalità amministrativa, sono sindacabili dal giudice solo in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.
- La motivazione di una scheda valutativa può risultare dalla coerenza complessiva tra le valutazioni analitiche delle singole qualità e il giudizio finale, senza necessità di un elenco analitico di episodi o di specifici provvedimenti sanzionatori.
- L’assenza di sanzioni disciplinari non impedisce una valutazione negativa del rendimento o della professionalità, poiché la valutazione caratteristica e la responsabilità disciplinare perseguono finalità diverse e operano su piani autonomi.
- Ciascuna scheda valutativa è autonoma e riferita al periodo considerato; precedenti giudizi positivi non attribuiscono un diritto alla conservazione della medesima qualifica né un affidamento tutelabile, e il peggioramento di un solo livello non richiede una motivazione rafforzata, salvo che integri un radicale abbassamento verticale.
- Il revisore può modificare le valutazioni analitiche del compilatore e formulare una propria sintesi complessiva, purché il risultato conservi coerenza interna tra le diverse parti della scheda e il giudizio finale.
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