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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rettificato il reddito dichiarato da una società per l’anno d’imposta 2005, ritenendo inattendibili i valori degli immobili ceduti in alcuni atti di compravendita e recuperando maggiori ricavi. Su tale base sono stati emessi ulteriori accertamenti per imputazione di utili ai soci, in ragione della ristretta base sociale. In primo grado la società è risultata soccombente, mentre alcuni soci hanno ottenuto l’accoglimento del ricorso; in appello la CTR ha invece accolto il ricorso della società e dichiarato estinta la lite per i soci per intervenuto condono. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, per la posizione della società, la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione; per la posizione dei soci, la falsa applicazione della normativa sul condono e l’erronea estensione dell’estinzione del giudizio a soggetti che, secondo l’Ufficio, non avevano chiesto la definizione agevolata. Nell’ambito del giudizio di revocazione relativo al decreto presidenziale di estinzione, l’Agenzia ha inoltre sostenuto che la definizione agevolata riguardasse solo alcuni soci persone fisiche e non anche gli altri soggetti del processo; la Corte, però, ha rilevato che il provvedimento estintivo andava letto in modo limitato alla sola posizione dei soci effettivamente indicati nell’elenco della definizione. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale subordinato, formulando censure sulla notificazione degli accertamenti, sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla legittimità dell’accertamento induttivo e della presunzione di distribuzione di utili.

La decisione

La Corte ha riunito i tre procedimenti. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente ai soci persone fisiche per effetto della definizione agevolata, confermando la validità del decreto di estinzione per quella sola posizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione autonomamente proposto dall’Agenzia contro il decreto di estinzione. Nel giudizio principale di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, rilevando la nullità della sentenza d’appello per mancanza assoluta di motivazione nella parte in cui aveva accolto il ricorso della società. Il secondo motivo, relativo ai soci, è stato ritenuto privo di interesse per sopravvenuta definizione agevolata; per la stessa ragione sono divenuti senza interesse anche i motivi del ricorso incidentale dei contribuenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per il riesame della posizione della società e delle spese del relativo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    richiamato come base della definizione delle liti fiscali che aveva determinato l’estinzione della posizione di uno dei soggetti

  • L. 15 luglio 2011, n. 111

    norma di conversione del d.l. n. 98/2011 richiamata per la definizione delle liti fiscali

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023

    richiamato nel decreto presidenziale di estinzione del processo di cassazione in ragione dell’elenco trasmesso dall’Agenzia

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che l’istanza di fissazione dell’udienza elide l’efficacia del decreto presidenziale di estinzione e consente la prosecuzione del giudizio

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per precisare che la revocazione del decreto è prevista solo per il decreto reso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione camerale dei ricorsi riuniti

  • art. 335 c.p.c.

    applicato in via analogica per disporre la riunione dei ricorsi avverso la sentenza di appello e quella resa sulla revocazione

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme agli altri parametri sull’obbligo di motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la censura di falsa applicazione della disciplina sul condono

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato anche per le censure di nullità dell’accertamento e della sentenza

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    invocato dai contribuenti sulla conoscibilità dell’atto presupposto prima della notifica dell’accertamento a loro carico

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    invocato dai contribuenti per lamentare la chiusura della verifica prima del decorso del termine per osservazioni

  • art. 1, comma 197 e ss., l. n. 197 del 2022

    richiamato come base della definizione agevolata sopravvenuta che ha determinato l’estinzione della lite per alcuni soggetti

  • artt. 186 e ss. della legge n. 197 del 2022

    richiamati per la nuova definizione agevolata che ha reso priva di interesse la decisione su alcune posizioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo per escluderne l’applicazione alla pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • In un giudizio di cassazione soggettivamente complesso, quando il decreto presidenziale di estinzione richiama una definizione agevolata che risulta riferibile solo ad alcuni dei litisconsorti, il giudice deve verificare la reale portata del provvedimento sulla base non solo dell’intestazione ma anche del contenuto e degli atti richiamati; l’estinzione opera solo per le posizioni effettivamente sanate.
  • L’istanza di fissazione dell’udienza proposta ex art. 391, comma 3, c.p.c. ha natura meramente sollecitatoria e non impugnatoria: essa consente di elidere l’efficacia del decreto presidenziale di estinzione e di proseguire il giudizio, senza necessità di una specifica motivazione.
  • Nel processo tributario, la sentenza è nulla per vizio di motivazione quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è invece sufficiente il mero difetto di sinteticità o di completezza argomentativa.
  • La definizione agevolata della lite determina l’estinzione del giudizio nella parte relativa ai rapporti sostanziali effettivamente sanati e può rendere sopravvenuto il difetto di interesse a decidere sui motivi di ricorso che riguardano solo quelle posizioni.
  • Quando una sentenza d’appello accoglie il ricorso di una parte ma la motivazione è riferibile esclusivamente ad altra questione o ad altri soggetti, ricorre un vizio di nullità per mancanza assoluta di motivazione della statuizione dispositiva riferita alla parte non motivata.
  • Se l’interesse alla decisione viene meno per sopravvenuta definizione agevolata della lite, i motivi di ricorso che attengono esclusivamente alle posizioni definite diventano inammissibili o improcedibili per difetto sopravvenuto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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