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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07221/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per omicidio stradale, riformando solo il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito avessero avallato una decisione preconcetta, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado senza rispondere puntualmente alle censure d'appello o con argomentazioni illogiche. Sosteneva, in particolare, che la responsabilità fosse stata affermata solo sulla base della velocità del mezzo condotto dall'imputato, valorizzando un asserito concorso di colpa del prevenuto in modo non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse un "non motivo", perché non si confrontava realmente con i contenuti essenziali dell'atto di impugnazione richiesti dall'art. 606 c.p.p. e si limitava a prospettare in modo generico un preteso approccio preconcetto dei giudici di merito, senza indicare in concreto quale fosse tale approccio né quali specifiche argomentazioni della sentenza d'appello fossero erronee o omesse. Ha inoltre rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata non aveva fondato la responsabilità sul solo superamento dei limiti di velocità, ma sulla valutazione congiunta delle conclusioni dei consulenti tecnici, che avevano attribuito alla condotta dell'imputato efficacia concausale rispetto al sinistro e all'evento mortale, inseritasi nella medesima serie causale senza interromperla. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Individua il reato di omicidio stradale per il quale era stata confermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Usato per ribadire che il motivo di ricorso deve rispettare il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione; la censura meramente generica o assertiva integra un "non motivo".

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una critica generica e assertiva, priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Un motivo di ricorso è un "non motivo" quando non indica in modo concreto quali passaggi della decisione siano illogici, omessi o giuridicamente erronei, né chiarisce quale sarebbe il reale vizio dedotto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se non censura la reale base argomentativa della decisione, l'impugnazione è inammissibile.
  • In tema di omicidio stradale, la responsabilità può essere affermata anche quando la condotta dell'imputato si inserisca come concausa del sinistro e dell'evento morte, senza necessità che sia l'unica causa dell'evento, purché non abbia subito interruzione la serie causale.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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