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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31081/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'espropriazione immobiliare promossa da un condominio nei confronti di un coniuge separato su un bene in comproprietà; nella procedura erano intervenuti anche un istituto bancario per propri crediti e la moglie del debitore per crediti nascenti dalla sentenza di separazione. La parte opponente aveva agito in via surrogatoria facendo valere un controcredito del coniuge esecutato, fondato su un certificato di deposito con interessi pattuiti all'11% annuo. Dopo che un primo giudizio di merito era stato definito in rito con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, la Cassazione aveva cassato con rinvio ritenendo l'opposizione ammissibile e imponendo l'esame del merito. Nel giudizio di rinvio il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'eccezione di compensazione, riconoscendo il controcredito solo per euro 18.050,16 con interessi al tasso legale fino al 25.9.1993 e rigettando il resto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1224, comma 1, ult. periodo, c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori nella misura convenzionale dell'11% annuo sul certificato di deposito e sino al soddisfo, anziché limitarsi al tasso legale e fino a una data anteriore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha qualificato il precedente rinvio come rinvio restitutorio o improprio, perché la prima sentenza aveva deciso soltanto in rito senza esaminare il merito; in tale ipotesi, secondo la disciplina dell'art. 616 c.p.c. applicabile ratione temporis al nuovo giudizio, la sentenza resa dal Tribunale all'esito del rinvio avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con ricorso diretto per cassazione. Poiché la parte ha invece proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, il mezzo di impugnazione è stato ritenuto errato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione degli interessi moratori al tasso convenzionale; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 616 c.p.c.

    nel testo vigente ratione temporis disciplinava il mezzo di impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio restitutorio, che doveva essere l'appello

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza

  • art. 49, comma 2, legge n. 69/2009

    ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. relativo all'inappellabilità, ma la Corte precisa che nel caso concreto non era applicabile nel modo prospettato perché rilevava la disciplina del nuovo processo di rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato come riferimento alla disciplina dell'opposizione all'esecuzione e alla precedente previsione di inappellabilità, poi superata nel ragionamento della Corte

Massime di principio

  • Quando una sentenza è cassata perché il giudice di merito ha definito la causa in rito senza affrontarne il merito, il successivo giudizio di rinvio è restitutorio o improprio: la causa torna al giudice di merito per la decisione della controversia non esaminata.
  • Nel rinvio restitutorio, il mezzo di impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del nuovo giudizio va individuato in base alla disciplina applicabile a quel processo di rinvio; se la norma vigente prevede l'appello, non è ammissibile un ricorso diretto per cassazione.
  • L'errore nell'individuazione del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza sostanziale delle censure svolte.
  • La qualificazione del precedente annullamento come cassazione con rinvio restitutorio dipende dal fatto che la decisione cassata abbia risolto soltanto questioni di rito, lasciando intatto l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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