Sentenza n. 771/2026 - Bari, Sezione U
per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione delle somme percepite dal Comune di Giovinazzo (BA) a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, connessi alla scia p.e. n. 382/19 assunta come alternativa al permesso di costruire inerente a ristrutturazione edilizia con applicazione dell’art. 3 della l.r 14/2009, cambio d’uso e opere accessorie - zona b1 del vigente p.r.g.c., per complessivi € 6.122,26, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché per la condanna del comune di Giovinazzo (BA), in persona del sindaco pro tempore, alla restituzione della somma innanzi detta in favore del ricorrente o di quella diversa che parrà di giustizia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pretesa del Comune di Giovinazzo relativa al pagamento di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione connessi alla SCIA alternativa al permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione di € 6.122,26 versati al Comune in relazione a una SCIA alternativa al permesso di costruire avente a oggetto interventi di ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso e opere accessorie su un immobile residenziale situato in zona B1. Ha dedotto la violazione dell'art. 17, comma 3, lettere b) e c), del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale richiamata e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'immobile fosse un edificio unifamiliare e che ricorressero i presupposti per l'esenzione dal contributo di costruzione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2, comma 2, e 11, comma 1, della l. n. 122/1989 e dell'art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo il diritto all'esenzione dagli oneri relativi ai parcheggi privati e ai relativi standard, in quanto l'intervento non avrebbe costituito una nuova costruzione e avrebbe mantenuto invariati prospetti e sagoma. Il Comune si è costituito senza svolgere specifiche difese sostanziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente alla ripetizione di € 6.122,26, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice ha precisato che la qualificazione dell'intervento indicata nella SCIA non è decisiva, dovendosi verificare l'autentica natura delle opere. Poiché il contributo di costruzione è una prestazione imposta, la debenza sorge direttamente dalla legge al verificarsi dei relativi presupposti e l'Amministrazione può riqualificare l'intervento ai fini della determinazione del contributo. Nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria comunale grava sull'Ente l'onere di provare il proprio diritto al pagamento. Dalla documentazione tecnica è emerso che le opere, comprendenti modifiche strutturali, redistribuzione degli spazi, interventi sul lastrico solare, cambio d'uso e ampliamento, costituivano nel loro complesso ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione. Trattandosi di ristrutturazione senza aumento di volumetria di una porzione di fabbricato residenziale dotata di autonomia funzionale, il TAR ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001 per le costruzioni unifamiliari. La nozione di edificio unifamiliare è stata intesa in senso socio-economico, quale piccola proprietà immobiliare residenziale meritevole di trattamento differenziato, e non in senso meramente strutturale.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Esclude il pagamento del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione, senza aumento di volumetria, relativi a costruzioni unifamiliari residenziali, quando ricorrono i presupposti individuati dal giudice.
art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
È stato invocato dal ricorrente quale ulteriore fondamento dell'esenzione per interventi di ampliamento entro i limiti quantitativi previsti; la decisione accoglie il ricorso principalmente sulla base della lettera b).
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
Rileva per la qualificazione dell'intervento edilizio e per la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
art. 2033 c.c.
Costituisce il fondamento civilistico della richiesta di ripetizione delle somme ritenute indebitamente versate.
art. 2, comma 2, l. n. 122/1989
È stato richiamato in relazione all'esenzione dagli oneri concernenti parcheggi privati e relativi standard.
art. 11, comma 1, l. n. 122/1989
È stato richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2, comma 2, in relazione agli oneri per parcheggi.
art. 133 c.p.a.
La controversia sul contributo di costruzione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi dell'accertamento della debenza e dell'importo di una prestazione patrimoniale pubblicistica.
Massime di principio
- Ai fini della debenza del contributo di costruzione, la qualificazione dell'intervento contenuta nella SCIA non è decisiva: occorre accertare l'autentica natura delle opere concretamente assentite e realizzate, potendo l'Amministrazione procedere alla loro riqualificazione giuridica.
- L'obbligazione relativa al contributo di costruzione costituisce una prestazione imposta e un corrispettivo di diritto pubblico, il cui sorgere e contenuto dipendono direttamente dalla legge al verificarsi dei presupposti fattuali previsti.
- Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell'Amministrazione per contributo di costruzione, spetta all'Ente provare i fatti costitutivi del diritto al pagamento e dell'eventuale importo dovuto.
- Un intervento che comporti modifiche degli elementi strutturali e formali dell'edificio, redistribuzione degli spazi o dei volumi e opere di trasformazione dell'organismo edilizio può integrare ristrutturazione edilizia, anche se non determina un aumento di volumetria, e non costituisce per ciò solo nuova costruzione.
- Ai fini dell'esenzione dal contributo di costruzione prevista per gli edifici unifamiliari residenziali, la nozione di edificio unifamiliare deve essere intesa in senso socio-economico, riferendosi alla piccola proprietà immobiliare residenziale meritevole del trattamento differenziato previsto dalla legge, purché l'immobile conservi la destinazione abitativa e l'autonomia funzionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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