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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2002-2005 e concernente una superficie di spiaggia utilizzata per attività di stabilimento balneare. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi, ma senza formulare, per le censure di violazione di legge, gli obbligatori quesiti di diritto e, per le censure relative alla motivazione, il necessario momento di sintesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato rispetto degli oneri formali previsti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 27 febbraio 2009, durante il periodo di vigenza della norma. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge. La questione sostanziale sull’assoggettabilità a TARSU dell’area scoperta non è stata quindi esaminata nel merito in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l’altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per tali motivi, nel periodo considerato, era necessaria la formulazione di uno specifico quesito di diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare vizi della motivazione della sentenza. Durante la vigenza dell’art. 366-bis c.p.c. il motivo doveva essere accompagnato da una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell’insufficienza, contraddittorietà o omissione della motivazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere conclusi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto oppure con un momento di sintesi per le censure motivazionali.

    La norma imponeva specifici requisiti formali per i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009. La loro omissione comportava l’inammissibilità del ricorso, impedendo l’esame delle questioni di merito.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori quesito di diritto e momento di sintesi nei casi previsti.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d

    Ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c. con effetto dal 4 luglio 2009, senza però eliminare l’applicabilità della norma ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate durante il periodo di vigenza.

  • Disciplina TARSU

    Nei giudizi di merito le aree scoperte operative, utilizzate nell’ambito di un’attività economica quale uno stabilimento balneare, erano state ritenute assoggettabili alla tassa per intero. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione a causa dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso può essere decisivo: la mancata formulazione degli elementi prescritti dalla legge può comportare l’inammissibilità senza esame delle ragioni sostanziali.
  • Per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 occorreva verificare la presenza, alla fine di ciascun motivo, del quesito di diritto o del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.
  • Quando una decisione viene dichiarata inammissibile per motivi processuali, il giudizio non equivale necessariamente a una conferma nel merito della tesi della parte resistente: la questione sostanziale può rimanere non esaminata dalla Corte.
  • Le aree scoperte utilizzate operativamente per un’attività economica possono essere considerate imponibili ai fini della TARSU, ma l’applicazione concreta dipende dalla disciplina vigente, dai regolamenti comunali e dalle caratteristiche dell’area.
  • La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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