Circolare numero 12 del 28-01-2011
Premessa 1. Soggetti beneficiari della sospensione 2. Modalità di sospensione 2.1. Aziende 2.2. Artigiani e Commercianti 2.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 2.4. Aziende agricole assuntrici di manodopera 2.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 3. Modalità di recupero dei contributi sospesi 4.Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la proroga della sospensione dei versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Veneto del 31 ottobre-2 novembre 2010. Il termine originario del 20 dicembre 2010 è differito al 30 giugno 2011, con effetti sui versamenti aventi scadenza legale tra il 21 dicembre 2010 e il 30 giugno 2011. Vengono riepilogate le categorie interessate, le scadenze sospese per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata, agricoltura e lavoratori agricoli autonomi, oltre alle indicazioni sul recupero dei contributi e sulle scritture contabili.
Proroga al 30 giugno 2011 della sospensione dei versamenti contributivi per l'alluvione in Veneto
Proroga della sospensione dei contributi per l'alluvione in Veneto
La circolare disciplina gli effetti della proroga disposta dal decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Veneto tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010. La misura sposta al 30 giugno 2011 il termine finale della sospensione già prevista dal decreto del 1° dicembre 2010, con riferimento a tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.
Soggetti interessati e limiti della misura
Per l'individuazione dei beneficiari la circolare rinvia integralmente alla precedente circolare n. 154 del 3 dicembre 2010. Viene ribadito che il decreto del 1° dicembre 2010 esclude espressamente il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Periodo di applicazione della sospensione
La proroga opera per i contributi e gli altri importi con scadenza legale di versamento compresa tra il 21 dicembre 2010 e il 30 giugno 2011. In sostanza, il differimento del termine al 30 giugno 2011 estende l'ambito temporale della sospensione rispetto a quanto in origine previsto.
Aziende con dipendenti e flusso UniEmens
Per i datori di lavoro che assolvono gli obblighi contributivi tramite UniEmens, la sospensione prorogata riguarda i periodi di paga da dicembre 2010 a maggio 2011. Le posizioni contributive delle aziende interessate continuano a essere identificate con il codice di autorizzazione "6P", che segnala l'applicazione della sospensione per gli eventi alluvionali in Veneto.
In sede di compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da dicembre 2010 a maggio 2011, deve essere inserito il valore "N960" nell'elemento previsto e devono essere esposti gli importi dei contributi sospesi. Il risultato della compilazione può determinare un credito INPS da versare con le ordinarie modalità F24, un credito azienda oppure un saldo pari a zero.
Artigiani e commercianti
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali la sospensione riguarda tre specifiche scadenze:
- 16 febbraio 2011: quarta rata della contribuzione sul minimale di reddito per il 2010;
- 16 maggio 2011: prima rata della contribuzione sul minimale di reddito per il 2011;
- 16 giugno 2011: primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2011 e saldo 2010.
La sospensione si estende anche ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle medesime scadenze.
Gestione separata: liberi professionisti e committenti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di primo acconto 2011 e saldo 2010, in coincidenza con il versamento fiscale.
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 gennaio al 16 giugno 2011, relativi ai compensi erogati da dicembre 2010 a maggio 2011. Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione deve essere riportato il valore 14 con la descrizione della sospensione per gli eventi alluvionali in Veneto e con validità dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011.
La circolare precisa inoltre che la sospensione non opera per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la normativa richiamata limita l'ambito delle ordinanze di protezione civile al solo settore privato.
Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda i contributi del terzo trimestre 2010, con scadenza al 16 marzo 2011, e del quarto trimestre 2010, con scadenza al 16 giugno 2011. Anche in questo caso, la sospensione si applica ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle stesse scadenze.
Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare è sospesa la 4ª rata 2010 in scadenza il 16 gennaio 2011, con estensione ai contributi pregressi posti in riscossione alla stessa data.
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
La circolare non disciplina ancora tempi e modalità di recupero dei contributi sospesi, rinviando a successive istruzioni. Sul piano contabile, per la rilevazione dei contributi sospesi dovuti dalle aziende con dipendenti si richiamano le istruzioni del messaggio n. 030735 del 6 dicembre 2010. Viene inoltre aggiornata la denominazione del conto GPA 00/126, destinato ai crediti per contributi sospesi delle aziende colpite dagli eventi alluvionali in Veneto.
Punti principali
Proroga del termine di sospensione
Il decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 ha differito dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine entro cui risultano sospesi tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL relativi agli eventi alluvionali in Veneto.
Soggetti beneficiari e esclusione dei rimborsi
Per l'individuazione dei beneficiari si rinvia alla circolare n. 154 del 3 dicembre 2010. È confermato che il decreto del 1° dicembre 2010 esclude il rimborso di quanto già versato.
Ambito temporale della sospensione
La sospensione prorogata riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 21 dicembre 2010 e il 30 giugno 2011.
Aziende con dipendenti
Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da dicembre 2010 a maggio 2011. Le posizioni restano identificate dal codice di autorizzazione 6P e nel flusso va utilizzato il valore N960 con gli importi dei contributi sospesi.
Artigiani e commercianti
La sospensione copre le scadenze del 16 febbraio 2011, 16 maggio 2011 e 16 giugno 2011, rispettivamente relative alla quarta rata 2010 sul minimale, alla prima rata 2011 sul minimale e al primo acconto 2011 più saldo 2010. La sospensione vale anche per contributi di periodi pregressi riscossi a tali scadenze.
Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del primo acconto 2011 e del saldo 2010, in coincidenza con il versamento fiscale. Per i committenti, sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 gennaio al 16 giugno 2011, riferiti ai compensi erogati da dicembre 2010 a maggio 2011.
Collaboratori della pubblica amministrazione
La sospensione non si applica ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, poiché la normativa richiamata limita le ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda i contributi del terzo trimestre 2010, in scadenza il 16 marzo 2011, e del quarto trimestre 2010, in scadenza il 16 giugno 2011, oltre ai contributi pregressi riscossi a tali date.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti PC/CF
Per lavoratori autonomi CD-CM-IAP e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare è sospesa la 4ª rata 2010 con scadenza 16 gennaio 2011, con estensione anche ai contributi di periodi pregressi posti in riscossione alla stessa data.
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
Le modalità e i tempi di recupero dei contributi sospesi saranno oggetto di successive istruzioni. Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi delle aziende con dipendenti si rinvia al messaggio n. 030735 del 6 dicembre 2010; viene inoltre aggiornata la denominazione del conto GPA 00/126.
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