Circolare numero 22 del 31-01-2011
La legge n. 191 del 23 dicembre 2009, con l’ art. 2, commi 134, 135 e 151, ha previsto, in via sperimentale per il 2010, una serie di incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. I decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 hanno specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge. Si illustrano le condizioni richieste per il riconoscimento dei benefici e le istruzioni operative finalizzate all’effettivo loro godimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per fruire di tre agevolazioni introdotte dalla legge n. 191/2009 e attuate dai decreti ministeriali del 26 luglio 2010: la riduzione contributiva per l’assunzione di disoccupati ultracinquantenni titolari di indennità ordinaria, il prolungamento della riduzione contributiva per lavoratori in mobilità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e il contributo mensile per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di disoccupati ordinari o edili. Sono indicati requisiti dei datori di lavoro e dei lavoratori, cause di esclusione, misura e durata dei benefici, limiti di spesa, cumulabilità e istruzioni telematiche tramite DiResCo, oltre ai controlli delle sedi e alle modalità di esposizione in UniEmens o DMAG per aziende agricole.
Incentivi contributivi per assunzioni di lavoratori disoccupati o in mobilità
Incentivi contributivi per assunzioni di lavoratori disoccupati o in mobilità
La circolare disciplina tre misure agevolative introdotte dalla legge n. 191/2009 e attuate dai decreti ministeriali del 26 luglio 2010. Le agevolazioni riguardano assunzioni e prosecuzioni di rapporti di lavoro effettuate nel 2010, con gestione tramite graduatoria nazionale e nei limiti delle risorse disponibili. Il documento fornisce, inoltre, le istruzioni operative per la presentazione delle domande, i controlli a carico delle sedi territoriali e le modalità di esposizione degli sgravi per aziende che utilizzano UniEmens o i modelli agricoli DMAG.
Quadro normativo e finalità
I commi 134, 135 e 151 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 introducono incentivi a favore di datori di lavoro che assumono lavoratori in specifiche condizioni di disoccupazione o mobilità. I decreti ministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 ne hanno definito le modalità attuative. La circolare chiarisce che le misure hanno carattere sperimentale per il 2010; la legge di stabilità 2011 ne dispone la proroga, ma subordinandola a un nuovo decreto interministeriale. Pertanto, il documento disciplina le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010.
I benefici sono riconosciuti entro limiti di spesa predeterminati e in presenza di condizioni soggettive e oggettive in capo al datore di lavoro. In particolare, il datore deve essere in regola con gli obblighi contributivi, rispettare la normativa sulla sicurezza e applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Riduzione contributiva per l’assunzione di disoccupati ultracinquantenni
La prima misura riguarda i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, purché abbiano compiuto almeno 50 anni di età. La riduzione contributiva è quella prevista dagli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
L’incentivo spetta per:
- assunzioni a tempo determinato o indeterminato;
- rapporti a tempo pieno o part-time;
- assunzioni effettuate nel corso del 2010;
- trasformazioni a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2010, di rapporti a termine instaurati nel 2010, se il lavoratore era già titolare dell’indennità alla data di assunzione e aveva compiuto 50 anni alla data della trasformazione;
- proroghe, nel 2010, di rapporti già agevolati con il medesimo lavoratore.
Non spetta nei casi in cui l’assunzione, la proroga o la trasformazione avvenga in attuazione di un obbligo di legge, contrattuale o individuale. È escluso anche nei rapporti tra imprese con sostanziale coincidenza di assetti proprietari o con collegamento/controllo, salvo assunzione effettuata dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto. Ulteriore causa di esclusione è la presenza, nei sei mesi precedenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o riduzione di personale, oppure di sospensioni o riduzioni di orario per crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo che l’assunzione sia finalizzata ad acquisire professionalità sostanzialmente diverse.
Il beneficio consiste nella riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti. La durata coincide con quella del rapporto di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La misura è finanziata entro un plafond complessivo di 120 milioni di euro, condiviso con la seconda agevolazione descritta nella circolare. È inoltre cumulabile con l’incentivo del comma 151, se ne ricorrono i requisiti.
Prolungamento della riduzione contributiva per lavoratori in mobilità con almeno 35 anni di anzianità contributiva
La seconda misura consente di prolungare la riduzione contributiva prevista dalla legge n. 223/1991 per i lavoratori in mobilità che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. L’agevolazione può riguardare sia il mero proseguimento di rapporti già in essere, sia la proroga nel 2010 di rapporti a termine oltre i dodici mesi previsti dalla normativa originaria.
Il beneficio non opera per i casi coperti dalla disciplina del punto A, cioè per l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni titolari dell’indennità ordinaria. Il prolungamento spetta fino alla maturazione del diritto al pensionamento, inteso come decorrenza effettiva della pensione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Anche questa misura rientra nel limite complessivo di 120 milioni di euro ed è cumulabile con l’incentivo del comma 151, se ne sussistono i presupposti.
Contributo mensile per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di disoccupati ordinari o edili
Il comma 151 prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro che, senza esservi obbligati, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali oppure del trattamento speciale di disoccupazione edile.
La misura si applica:
- alle assunzioni effettuate nel 2010;
- alla trasformazione, nel 2010, di rapporti a termine stipulati dopo il 1° gennaio 2010 in rapporti a tempo pieno e indeterminato.
I lavoratori devono essere titolari, alternativamente, dell’indennità ordinaria non agricola o del trattamento speciale di disoccupazione edile; nel caso di trasformazione, il requisito deve sussistere alla data dell’originaria assunzione a termine.
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei dodici mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o riduzioni di personale con la stessa qualifica, né deve avere sospensioni del lavoro ai sensi della legge n. 223/1991. La circolare ammette però l’incentivo se l’assunzione è finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati dai licenziamenti o dalle sospensioni.
L’incentivo è pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore, per ogni mensilità o quota di mensilità residua rispetto al trattamento già percepito, al netto della contribuzione figurativa. È fruibile per il periodo di durata residua del trattamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La fruizione è limitata alle mensilità in cui è effettivamente corrisposta la retribuzione e non può superare l’importo della retribuzione stessa. Il plafond è pari a 12 milioni di euro per il 2010. Il beneficio è recuperato tramite conguaglio con i contributi dovuti ed è cumulabile con le riduzioni contributive dei punti A e B.
Domanda telematica, controlli istruttori e graduatoria nazionale
Per accedere ai benefici, i datori di lavoro devono presentare un’apposita domanda contenente una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle condizioni di legge. La domanda va inviata esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione DiResCo, disponibile sul sito INPS, entro la fine del mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Le sedi competenti, ricevuta la dichiarazione, devono verificare:
- la sussistenza delle condizioni dichiarate dal datore di lavoro;
- l’eventuale coincidenza sostanziale degli assetti proprietari o i rapporti di collegamento/controllo con il precedente datore;
- l’avvenuta assunzione dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, se rilevante;
- l’effettiva titolarità, da parte del lavoratore, dell’indennità o del trattamento richiesto;
- per il punto B, l’avvenuta autorizzazione alle agevolazioni di cui si chiede il prolungamento, la scadenza delle agevolazioni pregresse e la maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva;
- per il punto D, l’importo massimo mensile spettante e la durata dell’incentivo, con eventuale riduzione se superiore alla retribuzione del mese.
Gli esiti istruttori sono trasmessi alla Direzione generale, che forma una graduatoria nazionale unica delle aziende ammesse e la pubblica sul sito istituzionale. Se le risorse risultano insufficienti, la priorità è determinata dall’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga o della trasformazione; per la semplice prosecuzione del rapporto si considera la data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se successiva, la data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.
Modalità di fruizione per aziende UniEmens e per datori agricoli
Per i datori di lavoro che operano con UniEmens, la circolare prevede specifici codici di autorizzazione attribuiti dalla Direzione generale e mantenuti per tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria:
- "0G" per il beneficio del comma 134, primo periodo;
- "0U" per il beneficio del comma 134, secondo periodo;
- "0W" per il beneficio del comma 151.
Il recupero delle somme versate in eccedenza avviene mediante esposizione in denuncia UniEmens entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, utilizzando le causali:
- "L411" per il beneficio del punto A;
- "L412" per il beneficio del punto B;
- "L414" per il contributo mensile del punto D.
Per i datori di lavoro agricoli, se le assunzioni agevolate del 2010 sono state già denunciate con DMAG e codice contratto tradizionale, è necessario presentare richiesta di ricalcolo della contribuzione dopo la pubblicazione della graduatoria. L’eventuale credito potrà essere portato in compensazione con contributi successivi. In ogni caso, il riconoscimento definitivo dell’agevolazione per le aziende agricole avviene solo dopo la pubblicazione della graduatoria; le aziende escluse sono avvisate dalle sedi.
Istruzioni contabili
Le istruzioni contabili non sono contenute nella circolare e verranno fornite con separato messaggio.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare dà attuazione ai commi 134, 135 e 151 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, che introducono incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati in condizioni specifiche. Le modalità attuative sono stabilite dai decreti ministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010. I benefici sono previsti in via sperimentale per il 2010; la legge di stabilità 2011 ne prevede la proroga per il 2011, ma subordinata a un nuovo decreto ministeriale. La circolare disciplina quindi le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010. I benefici sono riconoscibili nei limiti delle risorse stanziate e ai soli datori di lavoro in regola con contributi, sicurezza e contratti collettivi applicabili.
Riduzione contributiva per ultracinquantenni disoccupati ordinari
La prima agevolazione riguarda le assunzioni di lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni e siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. L’incentivo spetta per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel 2010, nonché per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurati nello stesso anno e per la proroga di rapporti già agevolati. Non spetta se l’assunzione deriva da un obbligo di legge o contratto, se vi è coincidenza sostanziale di assetti proprietari o rapporti di collegamento/controllo con il precedente datore, salvo assunzione dopo sei mesi dalla cessazione, né in presenza di recenti licenziamenti o sospensioni aziendali, salvo acquisizione di professionalità diverse. Il beneficio consiste nella riduzione della quota contributiva datoriale nella misura prevista per gli apprendisti, dura per il rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ed è cumulabile con il comma 151 se ne ricorrono i presupposti. È finanziato entro il tetto complessivo di 120 milioni di euro.
Prolungamento della riduzione contributiva per lavoratori in mobilità con 35 anni di contributi
La seconda agevolazione consente di prolungare la riduzione contributiva prevista dalla legge n. 223/1991 per i lavoratori in mobilità che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. Riguarda la prosecuzione di rapporti già in essere nel 2010, sia per mero mantenimento del rapporto dopo la scadenza delle precedenti riduzioni, sia per proroga di contratti a termine oltre i dodici mesi previsti. Il beneficio si estende fino alla maturazione del diritto al pensionamento, inteso come decorrenza effettiva della pensione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Anche in questo caso il limite finanziario complessivo è di 120 milioni di euro. La misura è cumulabile con l’incentivo del comma 151, se ne sussistono i requisiti.
Contributo mensile per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di disoccupati ordinari o edili
Il comma 151 riconosce un incentivo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel 2010, di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola o del trattamento speciale di disoccupazione edile. L’agevolazione è concessa ai datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale con la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni del lavoro ai sensi della legge n. 223/1991. È ammessa anche la trasformazione, nel 2010, di un rapporto a termine stipulato dopo il 1° gennaio 2010 in rapporto a tempo pieno e indeterminato. Il contributo mensile corrisponde all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore, al netto della contribuzione figurativa, per il numero di mensilità residue del trattamento e comunque fino al 31 dicembre 2010, entro il limite di 12 milioni di euro per il 2010. L’incentivo è recuperato mediante conguaglio e può cumularsi con le agevolazioni dei punti A e B.
Procedura di accesso, controlli e graduatoria nazionale
Per tutti gli incentivi i datori di lavoro devono presentare una domanda telematica con dichiarazione di responsabilità tramite l’applicazione DiResCo, entro la fine del mese successivo alla pubblicazione della circolare. Le sedi INPS verificano i requisiti dichiarati, controllano in particolare l’effettiva titolarità delle indennità e, nei casi rilevanti, la sussistenza del requisito contributivo o la decorrenza delle agevolazioni pregresse. Gli esiti sono trasmessi alla Direzione generale, che forma una graduatoria nazionale unica e la pubblica sul sito INPS. Se le risorse non bastano, l’accesso avviene secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’evento agevolato. Le aziende escluse vengono avvisate dalle sedi.
Gestione operativa per aziende UniEmens e agricole
Per le aziende che operano con UniEmens sono previsti codici di autorizzazione dedicati: "0G" per il beneficio di cui al comma 134, primo periodo; "0U" per il comma 134, secondo periodo; "0W" per il comma 151. I codici valgono per tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria. Il recupero degli importi già versati avviene tramite le specifiche causali e i relativi codici nel DM10 virtuale: "L411" per il primo incentivo, "L412" per il secondo e "L414" per il contributo mensile del comma 151. Le aziende agricole, se hanno già presentato DMAG con codici tradizionali, devono chiedere il ricalcolo della contribuzione dopo la graduatoria e possono compensare eventuali crediti con contributi successivi. Il riconoscimento definitivo dell’agevolazione per le aziende agricole avviene solo dopo la pubblicazione della graduatoria.
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