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Circolare

Circolare numero 21 del 31-01-2011

Trasmissione telematica dei certificati di malattia ai sensi dell’art. 25 della legge n. 183/2010.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 25 della legge n. 183/2010, che estende al settore privato le modalità telematiche di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia già previste per il pubblico impiego. Viene chiarito che i medici del SSN o convenzionati sono tenuti all’invio telematico tramite SAC, con previsione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Restano ferme la disciplina generale sull’indennità di malattia INPS e la possibilità per il lavoratore privato di ottenere la certificazione anche dal proprio medico curante non convenzionato.

Trasmissione telematica dei certificati di malattia dei lavoratori privati

Trasmissione telematica dei certificati di malattia nel settore privato

La circolare esamina gli effetti dell’art. 25 della legge n. 183/2010 in materia di certificazione della malattia dei lavoratori del settore privato. La disposizione viene letta come un passo di ulteriore telematizzazione, volto ad allineare il regime del privato a quello già previsto per il pubblico impiego, senza incidere sulla disciplina economica dell’indennità di malattia.

Uniformazione con il settore pubblico

L’art. 25 stabilisce che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori privati, le modalità di rilascio e trasmissione della certificazione siano uniformate a quelle previste per i dipendenti pubblici dall’art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001. La circolare evidenzia che l’obiettivo è assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e rendere più efficace il sistema dei controlli.

Obbligo per i medici del SSN e trasmissione tramite SAC

La novità principale riguarda l’obbligo per i medici del SSN o convenzionati con il SSN di utilizzare la trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati. La trasmissione avviene mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). La circolare richiama inoltre la circolare n. 1 del 19 marzo 2010 dei Dipartimenti della Funzione pubblica e della Digitalizzazione, precisando che l’inosservanza dell’obbligo comporta sanzioni disciplinari per i medici inadempienti.

Ruolo dell’INPS e controlli sulle assenze

La legittimazione istituzionale alla ricezione della certificazione è ricondotta alla medesima finalità indicata dall’art. 25. La circolare ricorda anche la normativa vigente, citando l’art. 5 della legge n. 300/1970 e l’art. 5, comma 12, del d.l. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, in base alla quale l’Istituto è tenuto a effettuare visite mediche domiciliari, anche su richiesta del datore di lavoro privato e anche nei confronti di lavoratori non assicurati INPS.

Disciplina dell’indennità di malattia e facoltà del lavoratore

La circolare precisa che l’art. 25 non introduce innovazioni sulla normativa generale relativa alla prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’INPS ai lavoratori del settore privato, disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni. Resta quindi ferma la possibilità per il lavoratore privato di chiedere al proprio medico curante, anche se non appartenente al SSN o non convenzionato, la certificazione attestante l’incapacità lavorativa.

Punti principali

Uniformazione delle modalità di certificazione

L’art. 25 della legge n. 183/2010 dispone che, nei casi di malattia dei lavoratori del settore privato, il rilascio e la trasmissione della certificazione siano uniformati alle regole già vigenti per i dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001.

Obiettivo della norma

La finalità è garantire un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e rendere più efficace il sistema dei controlli, proseguendo nel processo di telematizzazione delle certificazioni mediche.

Obbligo di trasmissione telematica per i medici

I medici del SSN o convenzionati con il SSN devono utilizzare la procedura telematica per l’invio dei certificati di malattia dei lavoratori privati. L’inosservanza di tale obbligo comporta sanzioni disciplinari, come richiamato dalla circolare n. 1 del 19 marzo 2010 dei Dipartimenti della Funzione pubblica e della Digitalizzazione.

Sistema di Accoglienza Centrale e legittimazione dell’INPS

La trasmissione telematica avviene mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). La circolare richiama la legittimazione dell’Istituto a ricevere la certificazione e ricorda che la normativa vigente gli attribuisce anche l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari, su richiesta del datore di lavoro privato e anche nei confronti di lavoratori non assicurati INPS.

Disciplina dell’indennità di malattia e certificazione del medico curante

La nuova disposizione non modifica la normativa generale sull’indennità economica di malattia erogata dall’INPS ai lavoratori privati, disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni. Resta quindi ferma la possibilità per il lavoratore privato di richiedere al proprio medico curante, anche se non SSN o convenzionato, la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.

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