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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48231/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura per violazione di legge e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 senza una valutazione globale del fatto, nonostante la presunta assenza di sistematicità e di collegamento con una rete di spaccio; 2) censura per violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non avere la Corte valorizzato la personalità dell'imputato e il suo comportamento collaborativo e le ammissioni parziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello ha effettuato una valutazione globale dei fatti e degli elementi rilevanti (tipologia delle sostanze: cocaina e hashish; quantità: circa 61 g lordi di cocaina e 83 g lordi di hashish; numero stimato di dosi: circa 212 di cocaina e 848 di hashish; confezionamento in dosi, bustine numerate per la cocaina; ritrovamento di strumenti per il confezionamento e somme di denaro; uso dei proventi per il sostentamento proprio e della famiglia), elementi che preponderano per escludere la lieve entità e che, congiuntamente al confezionamento e alla disponibilità di somme e strumenti, evidenziano natura organizzata e professionale dell'attività di spaccio. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, ricordando che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore e che il giudice di merito può limitarsi a motivare sulla base degli elementi ritenuti decisivi; nella specie il giudice ha valorizzato la continuità dell'attività, l'assetto organizzativo e precedenti specifici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La causa di non punibilità per lieve entità va valutata globalmente sulla base di tutti gli elementi indicati dalla norma: sia quelli relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) sia quelli relativi all'oggetto materiale (quantità e qualità della sostanza). Anche un solo elemento che preponderantemente escluda la minima offensività legittima il diniego.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di responsabilità per il ricorso inammissibile; qui applicato per una somma ritenuta equa.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limita la esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione ai fini della motivazione della decisione; richiamata per precisare i limiti dell'enunciazione dei motivi in sede di motivazione della Corte.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Richiamato in relazione alle conclusioni depositate dal Pubblico Ministero; norma che ha introdotto modifiche procedurali applicabili alle fasi processuali indicate.

Massime di principio

  • Per l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva che consideri sia le modalità dell'azione sia quantità e qualità delle sostanze: la presenza di elementi indicativi di cessione organizzata (confezionamento in dosi, bustine numerate, strumenti per il confezionamento, somme di denaro e consistenti quantità) è sufficiente a escludere la lieve entità.
  • Anche un singolo elemento, se prevalente, può bastare a far ritenere che la lesione del bene giuridico non sia di lieve entità.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; la mera assenza di fattori negativi o le dichiarazioni difensive non costituiscono automaticamente diritto alle attenuanti.
  • Le valutazioni di merito sulla configurazione dell'attività di spaccio e sulla personalità dell'imputato, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda, valutando anche profili di colpa nell'impugnazione.

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