Sentenza n. 6560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della sanzione pecuniaria per inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, nullità degli atti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 3 e 31 d.P.R. 380/2001, violazione dell’art. 7 l. 241/1990, lesione dell’affidamento, violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza e illegittimità della demolizione della scala di accesso al piano interrato. Gli abusi consistevano in un manufatto in muratura di circa 62 mq, con copertura lignea e wc, nella realizzazione di un piano interrato di circa 126 mq suddiviso in due appartamenti, in ulteriori sbancamenti e nella costruzione di scale di collegamento. Gli appellanti sostenevano inoltre che il sequestro penale dell’area impedisse l’esecuzione dell’ordine di demolizione, che l’ordinanza di acquisizione non individuasse adeguatamente le aree interessate e che la sanzione pecuniaria non potesse essere loro applicata perché non avevano materialmente realizzato gli abusi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il sequestro penale non impedisca l’esecuzione dell’ordine di demolizione: il destinatario deve chiedere tempestivamente il dissequestro all’autorità giudiziaria e, se necessario, domandare al Comune il differimento del termine di adempimento. Ha escluso la necessità dell’avviso di avvio del procedimento, poiché l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha escluso anche la violazione dell’affidamento e il difetto di motivazione, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività; il decorso del tempo non crea un affidamento tutelabile sulla conservazione di opere prive di titolo. Ha ritenuto insussistente la violazione del giudicato, poiché la demolizione riguardava l’intero complesso di opere realizzate senza titolo su un manufatto principale non condonato. In presenza di una domanda di condono sono ammesse soltanto opere di completamento e non modifiche o nuove opere; l’assenza del condono per il manufatto principale rende illegittime anche le opere collegate, inclusa la scala. Quanto all’acquisizione, l’analitica descrizione degli abusi consentiva di individuare il manufatto e l’area di sedime; l’eventuale mancata precisa individuazione dell’area ulteriore non incide sulla validità dell’ingiunzione o dell’acquisizione, ma limita l’effetto appropriativo all’area adeguatamente determinata, salva l’adozione di un successivo atto per opere analoghe. Infine, la sanzione pecuniaria è stata ritenuta legittima perché l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito originario di realizzazione dell’abuso. Gli appellanti non avevano provato la non imputabilità dell’inottemperanza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’ordine di demolizione delle opere abusive, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza e i relativi effetti sanzionatori.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Richiamato dagli appellanti in relazione alla qualificazione e alla disciplina degli interventi edilizi abusivi.
art. 7 l. 241/1990
Il mancato avviso di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione mediante collegamento da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un manufatto abusivo non paralizza l’ordine amministrativo di demolizione: il destinatario deve chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro finalizzato alla demolizione e, se necessario, domandare all’amministrazione il differimento del termine di esecuzione.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato; pertanto, il mancato avviso di avvio del procedimento non comporta illegittimità quando sia evidente che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità; il mero decorso del tempo non determina un legittimo affidamento sulla conservazione di opere prive di titolo edilizio.
- In presenza di una domanda di condono edilizio, sono ammesse soltanto opere di completamento e non modifiche o nuove opere; l’assenza di un provvedimento di condono relativo al manufatto principale può rendere abusivi e demolibili anche i manufatti collegati.
- L’eventuale insufficiente individuazione dell’area ulteriore rispetto all’area di sedime non invalida l’ordine di demolizione né l’atto di acquisizione, ma impedisce che l’effetto appropriativo si estenda a porzioni non adeguatamente determinate.
- L’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito originario di realizzazione dell’abuso; il destinatario o avente causa è soggetto agli obblighi conseguenti salvo che provi la non imputabilità dell’inottemperanza.
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