Sentenza del 20/09/2016 n. 7158 - Comm. Trib. Prov. Milano
Notifica effettuata tramite posta tradizionale o PEC - Piena validità anche in assenza di relata di notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per l'assenza della relata di notifica e, presumibilmente, per eventuali irregolarità dell'avviso di ricevimento, dell'identificazione del destinatario o della sottoscrizione del funzionario competente. La questione riguardava anche la validità della notificazione effettuata direttamente dall'Agente della riscossione tramite posta raccomandata o PEC.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica della cartella è valida anche senza relata quando viene effettuata direttamente dall'Agente della riscossione mediante plico raccomandato o PEC. Per la raccomandata, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento; per la PEC, alla data risultante dalla certificazione di consegna. Non è necessario indicare nell'avviso le generalità del destinatario né che la firma apposta sul registro di consegna sia perfettamente leggibile. Non è inoltre indispensabile la sottoscrizione della cartella da parte del funzionario, essendo sufficiente l'intestazione dell'ufficio procedente. Restano necessari la conformità al modello ministeriale e il richiamo al ruolo. Anche il contribuente irreperibile può essere validamente notificato presso l'ultimo domicilio fiscale noto.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento tramite servizio postale
La cartella può essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione "a mezzo del servizio postale, in plico chiuso".
La notifica diretta tramite posta è valida senza necessità di una separata relata di notifica, purché sia documentata dall'avviso di ricevimento e siano rispettate le formalità previste.
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento tramite PEC
La notifica può essere effettuata "con posta elettronica certificata".
La notifica si perfeziona sulla base della certificazione di consegna PEC, senza necessità di una relata autonoma.
Obbligo di conservazione della matrice o copia della cartella
L'esattore deve conservare "per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avviso di ricevimento".
L'Agente della riscossione deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta notifica per il periodo indicato.
Requisiti formali della cartella di pagamento
La cartella dev'essere "conforme al modello ministeriale e contenere il richiamo al ruolo".
L'assenza della firma del funzionario non determina di per sé l'invalidità, ma la cartella deve rispettare il modello previsto e indicare il ruolo cui si riferisce.
Notifica ai contribuenti irreperibili presso l'ultimo domicilio fiscale noto
Quando il contribuente non è reperibile, la notifica può essere validamente eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, secondo le formalità applicabili.
Massime di principio
- L'assenza della relata di notifica non rende automaticamente invalida una cartella notificata direttamente dall'Agente della riscossione tramite raccomandata o PEC.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare soprattutto l'avviso di ricevimento della raccomandata o le ricevute di accettazione e consegna della PEC.
- Irregolarità formali come la mancata indicazione delle generalità del consegnatario, la firma illeggibile sul registro postale o l'assenza della firma del funzionario non sono necessariamente sufficienti a invalidare la cartella.
- La cartella deve comunque essere riconducibile all'ufficio procedente, conforme al modello ministeriale e contenere il richiamo al ruolo; eventuali carenze sostanziali possono invece incidere sulla sua validità.
- In caso di irreperibilità, la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale noto può essere efficace se sono state rispettate le procedure previste.
- Chi contesta una notifica deve individuare una concreta violazione delle formalità essenziali o dimostrare l'assenza di prova della consegna, non limitarsi a dedurre la mancanza della relata.
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