Sentenza n. 14458/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, unitamente all'avvio del procedimento e alla segnalazione dell'ASL
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento ANAC del 26 giugno 2026, notificato il 1° luglio 2026, con cui era stata disposta l'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, in relazione alla procedura per il servizio di manutenzione e gestione di applicativi sanitari presso un'azienda sanitaria locale. Sono stati inoltre impugnati l'avvio del procedimento di annotazione e la segnalazione dell'azienda sanitaria che aveva dato origine al procedimento. Dal testo della sentenza non emergono ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'ANAC, con autonomo provvedimento del 10 agosto 2026, comunicato all'impresa il 13 agosto 2026, aveva cancellato in autotutela l'annotazione impugnata. La cancellazione è stata ritenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, volto proprio a ottenere l'annullamento dell'annotazione. Le spese sono state integralmente compensate, con riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato da parte dell'ANAC.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Costituisce la base normativa del procedimento ANAC di annotazione nel casellario informatico.
cessazione della materia del contendere
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La cancellazione in autotutela dell'atto impugnato, quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una decisione di merito sulla legittimità dell'atto originario.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese disponendone la compensazione e ponendo a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato, se ciò è previsto dalla decisione.
Come è indicizzato
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