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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione alla sentenza n. 96/25 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.02.25, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 96/2025 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 96/2025 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 febbraio 2025 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infine ottemperato al giudicato, sebbene soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni di merito esaminati dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato prima della decisione. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato prima della decisione, la domanda diviene priva di oggetto e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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