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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, n. 5187/2024, depositata e resa pubblica il 2 maggio 2024 (sul ricorso r.g. 31925/2023),munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.05.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.11.2025.

Giustizia amministrativa202500681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 5187/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 5187/2024, depositata il 2 maggio 2024, notificata all'Amministrazione il 22 maggio 2025 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 28 novembre 2025. Dalla documentazione acquisita è emerso che, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. In ragione della soccombenza virtuale e del comportamento processuale dell'Amministrazione, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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