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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 96/2024, depositata e resa pubblica il 19 marzo 2024, sul ricorso r.g. 793/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25 marzo 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025.

Giustizia amministrativa202500704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 96/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 96/2024, notificata all'amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. La domanda era diretta a ottenere l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non aveva ancora dato esecuzione al giudicato al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato. Poiché l'esecuzione intervenuta dopo la proposizione della domanda ha eliminato la situazione controversa, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando l'adempimento abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
  • La sopravvenuta ottemperanza al giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali se il ricorso era giustificato al momento della sua proposizione e l'adempimento è intervenuto solo successivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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