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Sentenza

Sentenza n. 395/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine – Sez. Lavoro, n. 49/2024, depositata e resa pubblica il 18.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 141/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 1 agosto 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.10.2025.

Giustizia amministrativa202500708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, n. 49/2024, depositata il 18 febbraio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudicato, notificato all'Amministrazione il 1 agosto 2025, non era stato inizialmente eseguito dal Ministero, rendendo necessaria la proposizione del ricorso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di ulteriori statuizioni conformative.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché la necessità del ricorso è stata determinata dall'originaria mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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