Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37352/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere limitatamente al capo relativo all'art. 416-bis c.p. I motivi dedotti: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. per mancata indicazione della data di inizio della condotta; 2) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. per carenza di indicazione delle esigenze cautelari, deducendo il cosiddetto 'tempo silente' (gli indizi emetterebbero fino al 26/7/2016 e sono trascorsi oltre sette anni); 3) omessa valutazione degli elementi a favore dell'imputato (lavoro regolare, provvedimenti di affidamento in prova ed estinzione della pena); 4) mancata applicazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. sulla retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare in rapporto a precedenti procedimenti (operazione 'Jafar', proc. n. 18529/2013); 5) omessa o tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato e conseguente presunta inutilizzabilità degli atti successivi all'eventuale scadenza dei termini di indagine; 6) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse nella fase incidentale e, comunque, lo ha ritenuto manifestamente infondato considerata la contestazione 'fino all'attualità' ammessa dalla difesa. Ha ritenuto infondati gli altri motivi: il Tribunale del riesame ha fornito motivazione coerente circa la sussistenza del pericolo di reiterazione e della gravità della condotta, anche sulla base di condanne pregresse, intercettazioni (con episodi riferibili fino al 2018) e dichiarazioni de relato; il 'tempo silente' non supera la presunzione di attualità quando non sia commisurato alla qualità e durata della partecipazione al sodalizio; la retrodatazione ex art. 297 comma 3 c.p.p. può essere disposta solo quando tutti gli elementi idonei alla nuova ordinanza erano desumibili dall'atto precedente e ciò non risultava nel caso; la tardiva iscrizione nel registro non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti anteriori e la nuova disciplina (art. 335-quater) richiede specifiche iniziative difensive nei termini perentori. In conclusione il ricorso è stato rigettato e resta confermata la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Reato associativo di tipo mafioso, qui contestato 'fino all'attualità'; la natura di reato permanente giustifica la valutazione della perdurante partecipazione al sodalizio.

  • art. 292, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.

    Prescrive i requisiti formali dell'ordinanza cautelare (indicazione della condotta e delle esigenze cautelari). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, le esigenze cautelari fossero comunque adeguatamente motivate e che l'eventuale mancata precisazione della data d'inizio non fosse decisiva quando il fatto è contestato fino all'attualità.

  • art. 303 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile; la Corte ha escluso rilevanza pratica della censura in sede incidentale quando l'imputazione è formulata come permanente.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per la presunzione di attualità degli indizi nei reati associativi: la Corte osserva che il decorso del tempo 'silente' va valutato concretamente rispetto alla natura del sodalizio e alla qualità/durata della partecipazione, e non può essere considerato astrattamente.

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    Regola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in ipotesi di contestazione a catena; la Corte precisa che la retrodatazione è ammissibile solo se tutti gli elementi idonei alla successiva ordinanza risultavano già desumibili dall'ordinanza precedente (quaestio facti di merito).

  • artt. 406 e 407 c.p.p.

    Stabiliscono la durata delle indagini per taluni delitti e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo la scadenza dei termini; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'inutilizzabilità degli atti nel caso concreto.

  • art. 335 e art. 335-quater c.p.p.

    Disposizioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sulla procedura di verifica della correttezza della data di iscrizione (introduzione dalla riforma 'Cartabia'). La Corte ha stabilito che la tardiva iscrizione non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti e che la verifica richiede l'attivazione del procedimento da parte dell'indagato nei termini previsti.

  • art. 299 c.p.p.

    Norma sulla revoca della misura cautelare: citata per sottolineare l'esistenza di rimedi alternativi ove necessaria una valutazione istruttoria più ampia rispetto al riesame incidentale.

  • art. 13 Cost.; art. 5 CEDU; art. 9 Patto ICCPR

    Principi costituzionali e convenzionali sui diritti alla libertà personale e al tempestivo scrutinio giudiziario; richiamati per ricordare i criteri di tutela della libertà nell'ambito delle misure cautelari e la necessità di decisioni motivate e celeri.

Massime di principio

  • La mera distanza temporale tra ultimi indizi e la misura cautelare (tempo silente) non è automaticamente sufficiente a escludere le esigenze cautelari: occorre valutare la natura del sodalizio e la qualità/durata della partecipazione dell'indagato.
  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (contestazione a catena) è possibile solo se tutti gli elementi idonei alla successiva ordinanza risultavano già desumibili dall'atto precedente; tale accertamento è essenzialmente di merito e non facilmente sindacabile in cassazione.
  • Il giudice del riesame, nella procedura incidentale, ha poteri limitati e non deve svolgere indagini: richieste che implichino attività istruttoria devono essere rivolte al giudice competente nelle sede di revoca o nei gradi di merito ordinari.
  • La tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione; la nuova disciplina prevede una procedura specifica (art. 335-quater) che richiede l'iniziativa difensiva nei termini perentori.
  • Elementi come intercettazioni, dichiarazioni de relato e documentazione di contatti e partecipazioni a riunioni del sodalizio, se valutati nel loro insieme, possono costituire gravi indizi tali da giustificare la custodia cautelare anche in presenza di lunghi periodi di apparente inattività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.